| 1. Il proprietario di una o più abitazioni che devono
essere inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1,
qualora simuli, per evitare l'inserimento del proprio immobile
nel citato elenco, un rapporto di locazione o altra legittima
causa di occupazione dell'abitazione, è sottoposto alla
sanzione di cui all'articolo 31, secondo comma, della legge 27
luglio 1978, n. 392.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate qualora
la simulazione di cui al comma 1 sia posta in essere dai
proprietari degli alloggi siti nei territori individuati dal
provvedimento di cui all'articolo 5.
3. Il pagamento della sanzione è ordinato dal prefetto dopo
aver sentito il responsabile delle violazioni di cui ai commi
1 e 2.
4. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono devolute al Fondo di
cui all'articolo 8.
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