| 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Fondo per le emergenze abitative, consistente in
un conto corrente infruttifero sul quale il Ministro per il
coordinamento della protezione civile può prelevare le somme
volta per volta necessarie per far fronte alle emergenze
individuate con il provvedimento di cui all'articolo 5.
2. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1 ammonta a
lire 50 miliardi per il triennio 1995-1997 in
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ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1995, di lire 20
miliardi per l'anno 1996 e di lire 10 miliardi per l'anno
1997.
3. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo
per gli anni 1995 e 1996, pari a lire 20 miliardi per ciascun
anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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