| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
riproduce con lievi variazioni tecniche il testo approvato
nella X legislatura dalla Commissione agricoltura della Camera
dei deputati prescindendo dalle successive modificazioni
apportate al Senato, dai proponenti considerate peggiorative
rispetto alle finalità che il testo intende perseguire.
La legge 4 luglio 1967, n. 580, che disciplina la
lavorazione e il commercio delle paste alimentari. prescrive
l'utilizzo esclusivo di semola o semolato di grano duro nella
produzione delle paste secche, allo scopo di garantire la
qualità del prodotto assicurando al tempo stesso una
collocazione alla produzione di grano duro, la cui coltura
risulta difficilmente sostituibile in molte aree del
Meridione, in relazione alle caratteristiche del suolo e del
clima.
La menzionata legge n. 580 del 1967 ha indubbiamente
contribuito a consolidare l'immagine delle paste secche
italiane sui mercati internazionali e ha costituito una
efficace tutela del consumatore italiano, assicurando la
diffusione di un prodotto di elevati requisiti qualitativi,
pienamente conforme alle tradizioni alimentari del nostro
Paese.
Va rilevato, al riguardo, che soltanto una utilizzazione
esclusiva di grano duro
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nella preparazione della pasta secca riesce a garantire un
prodotto di alta resa nella cottura.
Il disposto della legge 4 luglio 1967, n. 580, ha finora
impedito l'accesso in Italia alle paste alimentari prodotte in
altri Paesi della Comunità europea, che presentavano requisiti
diversi, e principalmente alle paste ottenute miscelando
semola di grano tenero e semola di grano duro.
Questa situazione ha costituito oggetto di un giudizio
della Corte di giustizia delle Comunità europee, a seguito di
una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal pretore di
Bolzano nel contesto di una controversia riguardante la
commercializzazione in Italia di una pasta "mista" importata
dalla Germania.
Con sentenza del 14 luglio 1988, la Corte di giustizia ha
dichiarato che "l'estensione ai prodotti importati di un
divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una
miscela di grano tenero e di grano duro, come quello contenuto
nella legge italiana sulle paste alimentari, è incompatibile
con gli articoli 30 e 38 del Trattato".
La menzionata sentenza della Corte di giustizia comporta
pertanto la libera commercializzazione, in Italia, di tutte le
paste alimentari prodotte nella comunità europea in conformità
con i princìpi di diritto ripetutamente sanciti dalla Corte
stessa.
A seguito di tale decisione appare necessario adottare
alcune disposizioni che tutelino la produzione nazionale di
pasta di grano duro e garantiscano al consumatore la
necessaria chiarezza in ordine alle caratteristiche dei
prodotti commercializzati.
La presente proposta di legge prevede a tal fine:
a) l'introduzione di un marchio di identificazione
obbligatorio per le confezioni di pasta di semola di grano
duro prodotta in Italia. L'adozione di uno specifico marchio
per la pasta di grano duro potrà assicurare una certa e
immediata identificazione del prodotto da parte del
consumatore, mentre, peraltro, potrà costituire punto di
riferimento per le specifiche campagne di informazione e di
promozione a sostegno delle paste alimentari italiane;
b) l'introduzione di specifiche disposizioni in
merito alle denominazioni di vendita che dovranno comparire
sulle confezioni di paste di importazione "miste" (non
prodotte utilizzando esclusivamente grano duro). Queste norme
sono intese a tutelare i consumatori, consentendo agli stessi
di distinguere facilmente le paste miste anche ove sussista
una sostanziale identità nella presentazione esteriore del
prodotto;
c) la regolamentazione delle paste "integrali".
Quest'ultimo aspetto, pur non essendo direttamente conseguente
alla decisione della Corte di giustizia, trova tuttavia una
opportuna collocazione nella presente proposta di legge. Ciò
allo scopo di colmare una lacuna nella vigente legislazione,
che non regola le paste integrali, soddisfacendo in tal modo
anche le richieste degli operatori oggi gravemente danneggiati
dall'attuale vuoto normativo, vuoto che impedisce un opportuno
sbocco di mercato a prodotti derivati dalla meritoria pratica
dell'agricoltura biologica. Giova sottolineare che allo stato
attuale non sussistono elementi tali da indurre a rimuovere,
per i produttori italiani, il vincolo di utilizzare del grano
duro nella preparazione delle paste secche. Infatti l'immagine
della pasta italiana, in Italia e all'estero, risulta ormai
inscindibilmente legata al grano duro e alla qualità che
questo prodotto assicura. Sarebbe pertanto inopportuno
liberalizzare la produzione di paste miste in Italia e su
questa valutazione risultano concordi anche le organizzazioni
di categoria interessate al problema, a partire
dall'associazione più rappresentativa dei produttori di paste
alimentari.
Va sottolineato, in merito, che una diversa decisione
comporterebbe conseguenze gravissime per la produzione
nazionale di grano duro, che già incontra attualmente
gravissimi problemi derivanti da
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una situazione fortemente eccedentaria e da prezzi
cedenti.
L'articolo 1 prescrive che le confezioni di pasta di semola
di grano duro, prodotta in Italia, siano contraddistinte da un
apposito marchio. La procedura amministrativa per la scelta
del marchio è stata delineata in modo da assicurare una
estrema rapidità nella adozione della decisione.
Con l'articolo 2 viene determinata la sanzione
amministrativa di carattere pecuniario nella quale incorre chi
omette l'uso del marchio di identificazione sulle confezioni
di pasta di semola di grano duro prodotta in Italia. La stessa
sanzione è comminata a carico di chi vende o detiene per
vendere la pasta anzidetta priva dello stesso marchio.
Dette sanzioni decorrono rispettivamente dal sesto e dal
dodicesimo mese successivi alla pubblicazione del marchio, per
consentire la predisposizione delle nuove confezioni e lo
smaltimento di quelle prodotte anteriormente al sesto mese
successivo a tale pubblicazione. Sanzioni amministrative più
severe sono previste a carico di chi fa uso fraudolento del
marchio di identificazione.
L'articolo 3 prevede che le paste diverse da quella
ottenuta esclusivamente con impiego di semola di grano duro,
prodotte negli altri Paesi membri della Comunità europea e
introdotte in Italia, devono recare sulla confezione la esatta
composizione del prodotto commercializzato secondo una
prevista serie di denominazioni che renda conto del rapporto
semola di grano duro sfarinati di grano tenero. Fermo restando
il divieto, severamente sancito, di produrre in Italia paste
miste o di sfarinati vari, a carico di coloro che vendono o
detengono ai fini di commercio paste provenienti dagli altri
Paesi comunitari prive della prescritta indicazione viene
applicata una proporzionata sanzione amministrativa. Per le
paste miste eventualmente prodotte in Italia per
l'esportazione, ai sensi della deroga di cui al primo comma
dell'articolo 50 della legge n. 580 del 1967, è comunque
obbligatoria la medesima denominazione o altra equivalente
compatibile con le disposizioni in materia di etichettatura in
vigore nel Paese di destinazione.
L'articolo 4 stabilisce i tipi, le denominazioni e le
caratteristiche degli sfarinati di grano duro destinati al
commercio: si distinguono la "semola", ottenuta dalle
cariossidi macinate grossolanamente e da cui viene separata la
crusca mediante setacciatura, il "semolato" - a granuli più
fini - e la farina integrale, a più alto contenuto di
cellulosa e ceneri.
Nell'articolo 5 vengono precisate le norme di produzione
della "pasta di semola di grano duro" e della "pasta di
semolato di grano duro".
L'articolo 6 stabilisce i tipi, le denominazioni e le
caratteristiche delle paste alimentari destinate al commercio,
con una classificazione che ricalca quella di cui all'articolo
4.
L'articolo 7 delinea una regolamentazione della produzione
di farina e pasta integrale: viene riammessa la molitura "a
pietra" sostanzialmente bandita dalla legge del 1967, e
vengono fissate le percentuali minime e massime di fibra
alimentare nella pasta integrale di grano duro, prevedendo
sanzioni per le violazioni.
L'articolo 8 disciplina la produzione delle paste
cosiddette "speciali", in quanto contenenti vari ingredienti
(di origine vegetale o animale) fino a un massimo del 20 per
cento del peso. Il medesimo articolo stabilisce anche una
regolamentazione delle paste addizionate con crusca e
cruschello, che devono essere poste in commercio con apposita
denominazione onde evitare confusioni con la pasta "integrale"
in senso proprio.
L'articolo 9 riporta le norme di produzione della pasta
all'uovo; mentre l'articolo 10 regolamenta la produzione e la
commercializzazione delle paste alimentari fresche.
Nell'articolo 11 viene istituito un fondo
interprofessionale, alimentato con un prelievo sul prezzo di
fabbrica della pasta di semola di grano duro, per favorire la
diffusione di sementi, la promozione del marchio di cui
all'articolo 1 e la gestione
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dell'offerta di grano duro da parte delle associazioni
agricole e di quelle dei pastai.
Con l'articolo 12 viene precisato che le disposizioni della
legge 4 luglio 1967, n. 580, concernenti il divieto di vendita
in Italia di paste non prodotte con semola di grano duro e il
divieto di importazione delle paste medesime, non si applicano
per le paste prodotte negli altri Paesi membri della Comunità
europea, nonché per le
paste integrali disciplinate dall'articolo 7 del
provvedimento.
Infine, con l'articolo 13, in analogia a quanto già
previsto dall'articolo 53 della legge 4 luglio 1967, n. 580,
sono stabilite le modalità di emanazione delle norme
regolamentari di esecuzione della legge.
La proposta di legge non comporta nuove o maggiori spese
ovvero minori entrate.
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