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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1043
DDL0068-0002
Progetto di legge Camera n. 68 - testo presentato - (DDL12-68)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C68. TESTIPDL
...C68.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC68 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La presente proposta di legge
  riproduce con lievi variazioni tecniche il testo approvato
  nella X legislatura dalla Commissione agricoltura della Camera
  dei deputati prescindendo dalle successive modificazioni
  apportate al Senato, dai proponenti considerate peggiorative
  rispetto alle finalità che il testo intende perseguire.
    La legge 4 luglio 1967, n. 580, che disciplina la
  lavorazione e il commercio delle paste alimentari. prescrive
  l'utilizzo esclusivo di semola o semolato di grano duro nella
  produzione delle paste secche, allo scopo di garantire la
  qualità del prodotto assicurando al tempo stesso una
  collocazione alla produzione di grano duro, la cui coltura
  risulta difficilmente sostituibile in molte aree del
  Meridione, in relazione alle caratteristiche del suolo e del
  clima.
    La menzionata legge n. 580 del 1967 ha indubbiamente
  contribuito a consolidare l'immagine delle paste secche
  italiane sui mercati internazionali e ha costituito una
  efficace tutela del consumatore italiano, assicurando la
  diffusione di un prodotto di elevati requisiti qualitativi,
  pienamente conforme alle tradizioni alimentari del nostro
  Paese.
    Va rilevato, al riguardo, che soltanto una utilizzazione
  esclusiva di grano duro
 
                               Pag. 2
 
  nella preparazione della pasta secca riesce a garantire un
  prodotto di alta resa nella cottura.
    Il disposto della legge 4 luglio 1967, n. 580, ha finora
  impedito l'accesso in Italia alle paste alimentari prodotte in
  altri Paesi della Comunità europea, che presentavano requisiti
  diversi, e principalmente alle paste ottenute miscelando
  semola di grano tenero e semola di grano duro.
    Questa situazione ha costituito oggetto di un giudizio
  della Corte di giustizia delle Comunità europee, a seguito di
  una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal pretore di
  Bolzano nel contesto di una controversia riguardante la
  commercializzazione in Italia di una pasta "mista" importata
  dalla Germania.
    Con sentenza del 14 luglio 1988, la Corte di giustizia ha
  dichiarato che "l'estensione ai prodotti importati di un
  divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una
  miscela di grano tenero e di grano duro, come quello contenuto
  nella legge italiana sulle paste alimentari, è incompatibile
  con gli articoli 30 e 38 del Trattato".
    La menzionata sentenza della Corte di giustizia comporta
  pertanto la libera commercializzazione, in Italia, di tutte le
  paste alimentari prodotte nella comunità europea in conformità
  con i princìpi di diritto ripetutamente sanciti dalla Corte
  stessa.
    A seguito di tale decisione appare necessario adottare
  alcune disposizioni che tutelino la produzione nazionale di
  pasta di grano duro e garantiscano al consumatore la
  necessaria chiarezza in ordine alle caratteristiche dei
  prodotti commercializzati.
    La presente proposta di legge prevede a tal fine:
        a)  l'introduzione di un marchio di identificazione
  obbligatorio per le confezioni di pasta di semola di grano
  duro prodotta in Italia.  L'adozione di uno specifico marchio
  per la pasta di grano duro potrà assicurare una certa e
  immediata identificazione del prodotto da parte del
  consumatore, mentre, peraltro, potrà costituire punto di
  riferimento per le specifiche campagne di informazione e di
  promozione a sostegno delle paste alimentari italiane;
        b)  l'introduzione di specifiche disposizioni in
  merito alle denominazioni di vendita che dovranno comparire
  sulle confezioni di paste di importazione "miste" (non
  prodotte utilizzando esclusivamente grano duro).  Queste norme
  sono intese a tutelare i consumatori, consentendo agli stessi
  di distinguere facilmente le paste miste anche ove sussista
  una sostanziale identità nella presentazione esteriore del
  prodotto;
        c)  la regolamentazione delle paste "integrali".
  Quest'ultimo aspetto, pur non essendo direttamente conseguente
  alla decisione della Corte di giustizia, trova tuttavia una
  opportuna collocazione nella presente proposta di legge.  Ciò
  allo scopo di colmare una lacuna nella vigente legislazione,
  che non regola le paste integrali, soddisfacendo in tal modo
  anche le richieste degli operatori oggi gravemente danneggiati
  dall'attuale vuoto normativo, vuoto che impedisce un opportuno
  sbocco di mercato a prodotti derivati dalla meritoria pratica
  dell'agricoltura biologica.  Giova sottolineare che allo stato
  attuale non sussistono elementi tali da indurre a rimuovere,
  per i produttori italiani, il vincolo di utilizzare del grano
  duro nella preparazione delle paste secche.  Infatti l'immagine
  della pasta italiana, in Italia e all'estero, risulta ormai
  inscindibilmente legata al grano duro e alla qualità che
  questo prodotto assicura.  Sarebbe pertanto inopportuno
  liberalizzare la produzione di paste miste in Italia e su
  questa valutazione risultano concordi anche le organizzazioni
  di categoria interessate al problema, a partire
  dall'associazione più rappresentativa dei produttori di paste
  alimentari.
    Va sottolineato, in merito, che una diversa decisione
  comporterebbe conseguenze gravissime per la produzione
  nazionale di grano duro, che già incontra attualmente
  gravissimi problemi derivanti da
 
                               Pag. 3
 
  una situazione fortemente eccedentaria e da prezzi
  cedenti.
    L'articolo 1 prescrive che le confezioni di pasta di semola
  di grano duro, prodotta in Italia, siano contraddistinte da un
  apposito marchio.  La procedura amministrativa per la scelta
  del marchio è stata delineata in modo da assicurare una
  estrema rapidità nella adozione della decisione.
    Con l'articolo 2 viene determinata la sanzione
  amministrativa di carattere pecuniario nella quale incorre chi
  omette l'uso del marchio di identificazione sulle confezioni
  di pasta di semola di grano duro prodotta in Italia.  La stessa
  sanzione è comminata a carico di chi vende o detiene per
  vendere la pasta anzidetta priva dello stesso marchio.
    Dette sanzioni decorrono rispettivamente dal sesto e dal
  dodicesimo mese successivi alla pubblicazione del marchio, per
  consentire la predisposizione delle nuove confezioni e lo
  smaltimento di quelle prodotte anteriormente al sesto mese
  successivo a tale pubblicazione.  Sanzioni amministrative più
  severe sono previste a carico di chi fa uso fraudolento del
  marchio di identificazione.
    L'articolo 3 prevede che le paste diverse da quella
  ottenuta esclusivamente con impiego di semola di grano duro,
  prodotte negli altri Paesi membri della Comunità europea e
  introdotte in Italia, devono recare sulla confezione la esatta
  composizione del prodotto commercializzato secondo una
  prevista serie di denominazioni che renda conto del rapporto
  semola di grano duro sfarinati di grano tenero.  Fermo restando
  il divieto, severamente sancito, di produrre in Italia paste
  miste o di sfarinati vari, a carico di coloro che vendono o
  detengono ai fini di commercio paste provenienti dagli altri
  Paesi comunitari prive della prescritta indicazione viene
  applicata una proporzionata sanzione amministrativa.  Per le
  paste miste eventualmente prodotte in Italia per
  l'esportazione, ai sensi della deroga di cui al primo comma
  dell'articolo 50 della legge n. 580 del 1967, è comunque
  obbligatoria la medesima denominazione o altra equivalente
  compatibile con le disposizioni in materia di etichettatura in
  vigore nel Paese di destinazione.
    L'articolo 4 stabilisce i tipi, le denominazioni e le
  caratteristiche degli sfarinati di grano duro destinati al
  commercio: si distinguono la "semola", ottenuta dalle
  cariossidi macinate grossolanamente e da cui viene separata la
  crusca mediante setacciatura, il "semolato" - a granuli più
  fini - e la farina integrale, a più alto contenuto di
  cellulosa e ceneri.
    Nell'articolo 5 vengono precisate le norme di produzione
  della "pasta di semola di grano duro" e della "pasta di
  semolato di grano duro".
    L'articolo 6 stabilisce i tipi, le denominazioni e le
  caratteristiche delle paste alimentari destinate al commercio,
  con una classificazione che ricalca quella di cui all'articolo
  4.
    L'articolo 7 delinea una regolamentazione della produzione
  di farina e pasta integrale: viene riammessa la molitura "a
  pietra" sostanzialmente bandita dalla legge del 1967, e
  vengono fissate le percentuali minime e massime di fibra
  alimentare nella pasta integrale di grano duro, prevedendo
  sanzioni per le violazioni.
    L'articolo 8 disciplina la produzione delle paste
  cosiddette "speciali", in quanto contenenti vari ingredienti
  (di origine vegetale o animale) fino a un massimo del 20 per
  cento del peso.  Il medesimo articolo stabilisce anche una
  regolamentazione delle paste addizionate con crusca e
  cruschello, che devono essere poste in commercio con apposita
  denominazione onde evitare confusioni con la pasta "integrale"
  in senso proprio.
    L'articolo 9 riporta le norme di produzione della pasta
  all'uovo; mentre l'articolo 10 regolamenta la produzione e la
  commercializzazione delle paste alimentari fresche.
    Nell'articolo 11 viene istituito un fondo
  interprofessionale, alimentato con un prelievo sul prezzo di
  fabbrica della pasta di semola di grano duro, per favorire la
  diffusione di sementi, la promozione del marchio di cui
  all'articolo 1 e la gestione
 
                               Pag. 4
 
  dell'offerta di grano duro da parte delle associazioni
  agricole e di quelle dei pastai.
    Con l'articolo 12 viene precisato che le disposizioni della
  legge 4 luglio 1967, n. 580, concernenti il divieto di vendita
  in Italia di paste non prodotte con semola di grano duro e il
  divieto di importazione delle paste medesime, non si applicano
  per le paste prodotte negli altri Paesi membri della Comunità
  europea, nonché per le
  paste integrali disciplinate dall'articolo 7 del
  provvedimento.
    Infine, con l'articolo 13, in analogia a quanto già
  previsto dall'articolo 53 della legge 4 luglio 1967, n. 580,
  sono stabilite le modalità di emanazione delle norme
  regolamentari di esecuzione della legge.
    La proposta di legge non comporta nuove o maggiori spese
  ovvero minori entrate.
 
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