| 1. Le confezioni di pasta di semola di grano duro prodotta
in Italia devono essere contraddistinte con un marchio di
qualità del prodotto.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, emanato di concerto con
il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e
con il Ministro del commercio con l'estero, determina, sulla
base delle proposte avanzate dalle associazioni di categoria
dei pastai maggiormente rappresentative, il marchio di cui al
comma 1 e le relative caratteristiche.
| |