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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1045
DDL0068-0004
Progetto di legge Camera n. 68 - testo presentato - (DDL12-68)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C68. TESTIPDL
...C68.
...PROPOSTA DI LEGGE ---
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC68 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali
  sanzioni penali, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione
  nella  Gazzetta Ufficiale  del decreto di cui all'articolo
  1, comma 2, chi confeziona o fa confezionare pasta di semola
  di grano duro prodotta in Italia priva del marchio di cui
  all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa del
  pagamento di una somma non inferiore a lire un milione e non
  superiore a lire cinque milioni.  Il prodotto è ritirato dal
  mercato a cura e a spese del produttore entro dieci giorni
  dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi
  della violazione.  In caso di inottemperanza, l'autorità
  competente all'irrogazione delle sanzioni procede in ogni caso
  al sequestro cautelare e alla successiva confisca dei
  prodotti.
    2.  Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali
  sanzioni penali, decorsi dodici mesi dalla data di
  pubblicazione
 
                               Pag. 6
 
  nella  Gazzetta Ufficiale  del decreto di cui
  all'articolo 1, comma 2, a chi vende o detiene per vendere
  pasta di semola di grano duro prodotta in Italia in confezioni
  prive del marchio di cui all'articolo 1, si applica la
  sanzione amministrativa di cui al comma 1.  Il prodotto è
  ritirato dal mercato a cura e a spese del produttore entro
  dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica
  degli estremi della violazione.  In caso di inottemperanza,
  l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni procede
  in ogni caso al sequestro cautelare e alla successiva confisca
  dei prodotti.
    3.  Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali
  sanzioni penali, chi confeziona o fa confezionare prodotti
  alimentari diversi dalla pasta di semola di grano duro
  prodotta in Italia, apponendo il marchio previsto
  dall'articolo 1, è punito con la sanzione amministrativa del
  pagamento di una somma non inferiore a lire quattro milioni e
  non superiore a lire venti milioni.  Il prodotto è ritirato dal
  mercato a cura e a spese del produttore entro dieci giorni
  dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi
  della violazione.  In caso di inottemperanza, l'autorità
  competente all'irrogazione delle sanzioni procede in ogni caso
  al sequestro cautelare e alla successiva confisca dei
  prodotti.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-68 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0068 TOTPAG=0015 TOTDOC=0015 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=015 PAGFIN=0006 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=006800 00 FASCIDC=12DDL0068 SORTNAV=0006800 000 00000 ZZDDLC68 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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