| 1. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali
sanzioni penali, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo
1, comma 2, chi confeziona o fa confezionare pasta di semola
di grano duro prodotta in Italia priva del marchio di cui
all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a lire un milione e non
superiore a lire cinque milioni. Il prodotto è ritirato dal
mercato a cura e a spese del produttore entro dieci giorni
dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi
della violazione. In caso di inottemperanza, l'autorità
competente all'irrogazione delle sanzioni procede in ogni caso
al sequestro cautelare e alla successiva confisca dei
prodotti.
2. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali
sanzioni penali, decorsi dodici mesi dalla data di
pubblicazione
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nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui
all'articolo 1, comma 2, a chi vende o detiene per vendere
pasta di semola di grano duro prodotta in Italia in confezioni
prive del marchio di cui all'articolo 1, si applica la
sanzione amministrativa di cui al comma 1. Il prodotto è
ritirato dal mercato a cura e a spese del produttore entro
dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica
degli estremi della violazione. In caso di inottemperanza,
l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni procede
in ogni caso al sequestro cautelare e alla successiva confisca
dei prodotti.
3. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali
sanzioni penali, chi confeziona o fa confezionare prodotti
alimentari diversi dalla pasta di semola di grano duro
prodotta in Italia, apponendo il marchio previsto
dall'articolo 1, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a lire quattro milioni e
non superiore a lire venti milioni. Il prodotto è ritirato dal
mercato a cura e a spese del produttore entro dieci giorni
dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi
della violazione. In caso di inottemperanza, l'autorità
competente all'irrogazione delle sanzioni procede in ogni caso
al sequestro cautelare e alla successiva confisca dei
prodotti.
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