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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1046
DDL0068-0005
Progetto di legge Camera n. 68 - testo presentato - (DDL12-68)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C68. TESTIPDL
...C68.
...PROPOSTA DI LEGGE ---
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC68 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Le paste alimentari diverse dalle paste di cui agli
  articoli 29- bis  e 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580,
  come modificata dalla presente legge, prodotte negli altri
  Paesi membri della Comunità europea e introdotte nel
  territorio nazionale, devono indicare la esatta composizione
  del prodotto commercializzato.  In particolare, devono recare
  sulle confezioni le seguenti denominazioni:
        a)  "pasta di semola di grano duro", qualora essa
  sia prodotta solo con grano duro;
 
                               Pag. 7
 
        b)  "pasta di semola di grano duro e sfarinati di
  grano tenero", qualora il primo componente prevalga sul
  secondo;
        c)  "pasta di sfarinati di grano tenero e semola di
  grano duro", qualora il primo componente prevalga sul
  secondo;
        d)  "pasta di sfarinati di grano tenero", qualora
  essa sia prodotta solo con grano tenero.
    2.  Fermo restando il divieto di produzione in Italia delle
  paste di cui al comma 1, lettere  b),  c)  e
  d),  del presente articolo, le denominazioni di cui al
  medesimo comma, o altre denominazioni equivalenti compatibili
  con le norme di etichettatura del Paese di destinazione, sono
  obbligatorie per le paste alimentari prodotte in Italia ai
  sensi della deroga di cui all'articolo 50, primo comma, della
  legge 4 luglio 1967, n. 580.
    3.  Le denominazioni complementari, quali "spaghetti",
  "penne", "fusilli" o altre, devono comparire sulla confezione
  del prodotto con collocazione e caratteri tipografici di
  minore risalto rispetto a quelli utilizzati per le
  denominazioni previste al comma 1.
    4.  Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali
  sanzioni penali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, chi vende o detiene per vendere
  le paste alimentari indicate al comma 1, confezionate in
  violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito
  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
  inferiore a lire un milione e non superiore a lire dieci
  milioni.
    5.  Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali
  sanzioni penali, e ferme restando le disposizioni di cui
  all'articolo 50, primo comma, della legge 4 luglio 1967, n.
  580, chi produce in Italia paste alimentari diverse dalle
  paste di cui al titolo IV della citata legge n. 580 del 1967,
  come modificata dalla presente legge, è punito con la sanzione
  amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire
  due milioni e non superiore a lire venti milioni e il prodotto
  è confiscato.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-68 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0068 TOTPAG=0015 TOTDOC=0015 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=026 PAGFIN=0007 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=006800 00 FASCIDC=12DDL0068 SORTNAV=0006800 000 00000 ZZDDLC68 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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