| 1. Le paste alimentari diverse dalle paste di cui agli
articoli 29- bis e 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580,
come modificata dalla presente legge, prodotte negli altri
Paesi membri della Comunità europea e introdotte nel
territorio nazionale, devono indicare la esatta composizione
del prodotto commercializzato. In particolare, devono recare
sulle confezioni le seguenti denominazioni:
a) "pasta di semola di grano duro", qualora essa
sia prodotta solo con grano duro;
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b) "pasta di semola di grano duro e sfarinati di
grano tenero", qualora il primo componente prevalga sul
secondo;
c) "pasta di sfarinati di grano tenero e semola di
grano duro", qualora il primo componente prevalga sul
secondo;
d) "pasta di sfarinati di grano tenero", qualora
essa sia prodotta solo con grano tenero.
2. Fermo restando il divieto di produzione in Italia delle
paste di cui al comma 1, lettere b), c) e
d), del presente articolo, le denominazioni di cui al
medesimo comma, o altre denominazioni equivalenti compatibili
con le norme di etichettatura del Paese di destinazione, sono
obbligatorie per le paste alimentari prodotte in Italia ai
sensi della deroga di cui all'articolo 50, primo comma, della
legge 4 luglio 1967, n. 580.
3. Le denominazioni complementari, quali "spaghetti",
"penne", "fusilli" o altre, devono comparire sulla confezione
del prodotto con collocazione e caratteri tipografici di
minore risalto rispetto a quelli utilizzati per le
denominazioni previste al comma 1.
4. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali
sanzioni penali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, chi vende o detiene per vendere
le paste alimentari indicate al comma 1, confezionate in
violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire un milione e non superiore a lire dieci
milioni.
5. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali
sanzioni penali, e ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 50, primo comma, della legge 4 luglio 1967, n.
580, chi produce in Italia paste alimentari diverse dalle
paste di cui al titolo IV della citata legge n. 580 del 1967,
come modificata dalla presente legge, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire
due milioni e non superiore a lire venti milioni e il prodotto
è confiscato.
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