| 1. L'articolo 9 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è
sostituito dal seguente:
"Art. 9 - 1. Gli sfarinati di grano duro destinati al
commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le
caratteristiche seguenti:
... (omissis) ...
2. E' consentita la produzione di semola e semolato
rimacinati da destinare esclusivamente alla panificazione.
3. E' tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di
grano duro con tenore di umidità fino al massimo del 15,50 per
cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il
maggior grado di umidità, rispetto al limite massimo del 14,50
per cento stabilito nella tabella di cui al comma 1, risulti
indicato sul cartellino o sugli involucri di cui all'articolo
13".
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