| 1. L'articolo 28 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è
sostituito dal seguente:
"Art. 28 - 1. Sono denominati "pasta di semola di
grano duro" e "pasta di semolato di grano duro" i prodotti
ottenuti dalla trafilazione, laminazione ed
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essiccamento di impasti preparati rispettivamente ed
esclusivamente:
a) con semola di grano duro e acqua;
b) con semolato di grano duro e acqua.
2. Nella produzione della "pasta di semola di grano duro" e
della "pasta di semolato di grano duro" è ammesso il
reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di
produzione, degli sfridi di lavorazione "normali" ed
"eccezionali", previa rimacina degli stessi secondo i limiti,
le modalità e le procedure da stabilire con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 28 della
legge 4 luglio 1967, n. 580, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
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