| 1. Dopo l'articolo 29 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è
inserito il seguente:
"Art. 29- bis - 1. La farina integrale, per
poter essere impiegata nella produzione di paste alimentari,
può essere prodotta anche con mulini a pietra e deve possedere
i requisiti igienico-sanitari previsti dall'articolo 5 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'articolo 3
della legge 28 febbraio 1983, n. 441, e dalle altre
disposizioni vigenti in materia di sostanze destinate
all'alimentazione umana, nonché le proprie caratteristiche
organolettiche con assenza di odori e sapori estranei.
2. Le paste integrali di grano duro destinate al commercio
devono presentare, oltre alle caratteristiche analitiche di
cui all'articolo 29, un contenuto di fibra alimentare minimo
del 8,5 per cento e massimo del 10 per cento calcolato su
sostanza secca. Il metodo ufficiale di analisi relativo alla
determinazione della fibra alimentare è stabilito con decreto
del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 22, secondo
comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283.
3. La pasta integrale di grano duro deve essere posta in
commercio con la denominazione "pasta di farina integrale di
grano duro".
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire un milione e non superiore a lire dieci
milioni".
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