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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1051
DDL0068-0010
Progetto di legge Camera n. 68 - testo presentato - (DDL12-68)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C68. TESTIPDL
...C68.
...PROPOSTA DI LEGGE ---
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC68 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 30. - 1.  E' consentita la produzione di paste
  speciali contenenti vari ingredienti in quantità totale non
  superiore al venti per cento del peso.  L'impiego di tali
  ingredienti è autorizzato con appositi decreti del Ministro
  della sanità, emanati
 
                              Pag. 11
 
  nati di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
  alimentari e forestali e con il Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato.  I decreti stabiliscono le norme
  e le modalità per l'impiego e, nel caso, per la produzione, il
  commercio la conservazione degli ingredienti autorizzati e,
  ove necessario, prevedono l'obbligo di indicare la data di
  produzione e la durata di conservabilità dei medesimi.
    2.  Le paste speciali devono essere prodotte esclusivamente
  con semola, con semolato o con farina integrale di grano duro.
  Tali paste devono essere poste in commercio con le
  denominazioni di "pasta speciale di semola di grano duro" o
  "pasta speciale di semolato di grano duro" o "pasta speciale
  di farina integrale di grano duro", seguite dalla
  specificazione degli ingredienti aggiunti.
    3.  Sulle confezioni delle paste speciali devono essere
  indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantità
  presente riferita al peso e gli estremi del decreto di
  autorizzazione degli ingredienti stessi.
    4.  Per le paste con l'aggiunta di carne devono essere
  indicate, nell'involucro o recipiente che le contiene, anche
  la data di fabbricazione, la durata di conservabilità e le
  modalità di conservazione.
    5.  Nella produzione in Italia di paste alimentari speciali
  secche è consentito aggiungere all'impasto crusca e cruschello
  provenienti esclusivamente da frumento duro.  Tali paste
  speciali devono essere poste in commercio con le denominazioni
  di "pasta speciale di semola di grano duro con crusca", "pasta
  speciale di semola di grano duro con cruschello" o "pasta
  speciale di semola di grano duro con crusca e cruschello".
    6.  Ai fini della presente legge la crusca e il cruschello
  di frumento devono avere un contenuto minimo di fibra
  alimentare del 30 per cento calcolato su sostanza secca, un
  valore granulometrico alla prova di stacciatura compreso tra
  0,4 e 1,2 millimetri e un'acidità massima di 7.5 gradi
  calcolata su sostanza secca.
    7.  Alle paste speciali di cui al comma 5 si applicano le
  disposizioni di cui all'articolo 29- bis,  commi 1 e 2.
 
                              Pag. 12
 
    8.  La violazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e
  7 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
  somma non inferiore a lire un milione e non superiore a lire
  dieci milioni".
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-68 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0068 TOTPAG=0015 TOTDOC=0015 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=029 PAGFIN=0012 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=006800 00 FASCIDC=12DDL0068 SORTNAV=0006800 000 00000 ZZDDLC68 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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