| 1. L'articolo 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è
sostituito dal seguente:
"Art. 30. - 1. E' consentita la produzione di paste
speciali contenenti vari ingredienti in quantità totale non
superiore al venti per cento del peso. L'impiego di tali
ingredienti è autorizzato con appositi decreti del Ministro
della sanità, emanati
Pag. 11
nati di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. I decreti stabiliscono le norme
e le modalità per l'impiego e, nel caso, per la produzione, il
commercio la conservazione degli ingredienti autorizzati e,
ove necessario, prevedono l'obbligo di indicare la data di
produzione e la durata di conservabilità dei medesimi.
2. Le paste speciali devono essere prodotte esclusivamente
con semola, con semolato o con farina integrale di grano duro.
Tali paste devono essere poste in commercio con le
denominazioni di "pasta speciale di semola di grano duro" o
"pasta speciale di semolato di grano duro" o "pasta speciale
di farina integrale di grano duro", seguite dalla
specificazione degli ingredienti aggiunti.
3. Sulle confezioni delle paste speciali devono essere
indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantità
presente riferita al peso e gli estremi del decreto di
autorizzazione degli ingredienti stessi.
4. Per le paste con l'aggiunta di carne devono essere
indicate, nell'involucro o recipiente che le contiene, anche
la data di fabbricazione, la durata di conservabilità e le
modalità di conservazione.
5. Nella produzione in Italia di paste alimentari speciali
secche è consentito aggiungere all'impasto crusca e cruschello
provenienti esclusivamente da frumento duro. Tali paste
speciali devono essere poste in commercio con le denominazioni
di "pasta speciale di semola di grano duro con crusca", "pasta
speciale di semola di grano duro con cruschello" o "pasta
speciale di semola di grano duro con crusca e cruschello".
6. Ai fini della presente legge la crusca e il cruschello
di frumento devono avere un contenuto minimo di fibra
alimentare del 30 per cento calcolato su sostanza secca, un
valore granulometrico alla prova di stacciatura compreso tra
0,4 e 1,2 millimetri e un'acidità massima di 7.5 gradi
calcolata su sostanza secca.
7. Alle paste speciali di cui al comma 5 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 29- bis, commi 1 e 2.
Pag. 12
8. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e
7 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a lire un milione e non superiore a lire
dieci milioni".
| |