| 1. L'articolo 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è
sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. La pasta con l'impiego di uova deve
essere prodotta esclusivamente con semola e con l'aggiunta di
almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un
peso complessivo non inferiore a grammi 200 di uova per ogni
chilogrammo di semola.
2. La pasta prodotta con impiego di uova deve essere posta
in commercio con la sola denominazione di "pasta all'uovo" e
deve avere le seguenti caratteristiche:
... (omissis) ...
3. L'estratto etereo non deve risultare inferiore a grammi
2,80 riferiti a cento parti di sostanza secca. Il contenuto
degli steroli non deve risultare inferiore a grammi 0.145
riferiti a cento parti di sostanza secca.
4. Il limite massimo delle ceneri per la pasta all'uovo con
più di quattro uova è elevato in misura pari allo 0,05 su
cento parti di sostanza secca per ciascun uovo aggiuntivo
rispetto al minimo di quattro".
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