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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1053
DDL0068-0012
Progetto di legge Camera n. 68 - testo presentato - (DDL12-68)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C68. TESTIPDL
...C68.
...PROPOSTA DI LEGGE ---
Pag. 13 Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC68 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 33 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 33. - 1.  E' consentita la produzione di paste
  alimentari fresche.
    2.  Nella produzione delle paste di cui al comma 1 devono
  essere osservate le prescrizioni stabilite per le paste
  alimentari secche, salvo che per l'umidità e l'acidità.
    3.  Per le paste alimentari fresche poste in vendita in
  confezioni sigillate il limite minimo di umidità è fissato nel
  venti per cento e il limite massimo nel trenta per cento.
    4.  Per le paste alimentari fresche l'acidità non deve
  superare il limite di gradi sei.  Per le paste alimentari
  fresche con l'aggiunta di carne il limite massimo di acidità è
  stabilito in gradi sette.
    5.  Il limite massimo delle ceneri della sfoglia delle paste
  speciali alimentari fresche farcite è elevato di 0.15 su cento
  parti di sostanza secca, non dovendosi comprendere nel calcolo
  dello stesso le ceneri apportate dai sali minerali degli
  ingredienti aggiunti alla sfoglia.
    6.  La pasta fresca all'uovo deve essere prodotta
  esclusivamente con uova fresche o uova fresche
  pastorizzate.
    7.  Nella produzione di paste alimentari fresche è
  consentito l'uso delle farine di grano tenero.
    8.  Le paste alimentari fresche destinate al consumatore
  finale devono riportare sui cartelli di esposizione e sulle
  confezioni, oltre alle diciture stabilite dall'articolo 35,
  tutte le altre indicazioni previste dalle vigenti disposizioni
  in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
    9.  Le paste alimentari fresche possono essere
  commercializzate sfuse e in tal caso non si applicano le
  disposizioni di cui al comma 3.  Le paste alimentari fresche
  commercializzate sfuse, durante il trasporto dal luogo di
  produzione ai diversi punti di vendita, devono essere
  collocate in contenitori chiusi per alimenti idonei ad
  assicurare alle medesime una adeguata protezione
 
                              Pag. 14
 
  da agenti esterni e da fattori ambientali e recanti
  oltre alle indicazioni previste dalle vigenti disposizioni in
  materia di etichettatura dei prodotti alimentari, la data di
  produzione e la dicitura "paste alimentari fresche da vendersi
  sfuse"".
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-68 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0068 TOTPAG=0015 TOTDOC=0015 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=001 PAGFIN=0014 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=006800 00 FASCIDC=12DDL0068 SORTNAV=0006800 000 00000 ZZDDLC68 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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