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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1054
DDL0068-0013
Progetto di legge Camera n. 68 - testo presentato - (DDL12-68)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C68. TESTIPDL
...C68.
...PROPOSTA DI LEGGE ---
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC68 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Al fine di sviluppare la produzione di grano duro e
  della pasta contraddistinta dal marchio di cui all'articolo 1
  è istituito un fondo interprofessionale.
    2.  Il fondo è destinato a interventi volti a favorire in
  particolare la diffusione di sementi per la produzione di
  grano duro, la promozione del marchio della pasta di semola di
  grano duro e la gestione dell'offerta di grano duro da parte
  delle unioni riconosciute di associazioni di produttori
  agricoli.
    3.  Il fondo è alimentato da un prelievo sul prezzo di
  fabbrica della pasta di semola di grano duro contraddistinta
  dal marchio di cui all'articolo 1, da versarsi da parte dei
  produttori di pasta direttamente al fondo medesimo, nonché
  dalle trattenute previste dagli accordi interprofessionali ai
  sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 16 marzo 1988, n.
  88.
    4.  Il fondo è amministrato da un consorzio, con personalità
  giuridica di diritto privato, retto da uno statuto approvato
  con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
  forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Il
  comitato di gestione del consorzio è costituito da sei
  rappresentanti designati dalle unioni riconosciute di
  associazioni di produttori agricoli in numero proporzionale ai
  soci delle associazioni ad esse aderenti, e da sei
  rappresentanti delle associazioni di categoria dei pastai
  maggiormente rappresentative.
    5.  La misura del prelievo di cui al comma 3 e le modalità
  di applicazione del medesimo sono determinate, su proposta del
  consorzio di cui al comma 4, con
 
                              Pag. 15
 
  decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
  forestali, da emanare, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 10
  febbraio di ogni anno e, in sede di prima attuazione, entro
  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-68 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0068 TOTPAG=0015 TOTDOC=0015 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=007 PAGFIN=0015 RIGFIN=007 UPAG=SI PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=006800 00 FASCIDC=12DDL0068 SORTNAV=0006800 000 00000 ZZDDLC68 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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