| 1. Al fine di sviluppare la produzione di grano duro e
della pasta contraddistinta dal marchio di cui all'articolo 1
è istituito un fondo interprofessionale.
2. Il fondo è destinato a interventi volti a favorire in
particolare la diffusione di sementi per la produzione di
grano duro, la promozione del marchio della pasta di semola di
grano duro e la gestione dell'offerta di grano duro da parte
delle unioni riconosciute di associazioni di produttori
agricoli.
3. Il fondo è alimentato da un prelievo sul prezzo di
fabbrica della pasta di semola di grano duro contraddistinta
dal marchio di cui all'articolo 1, da versarsi da parte dei
produttori di pasta direttamente al fondo medesimo, nonché
dalle trattenute previste dagli accordi interprofessionali ai
sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 16 marzo 1988, n.
88.
4. Il fondo è amministrato da un consorzio, con personalità
giuridica di diritto privato, retto da uno statuto approvato
con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
comitato di gestione del consorzio è costituito da sei
rappresentanti designati dalle unioni riconosciute di
associazioni di produttori agricoli in numero proporzionale ai
soci delle associazioni ad esse aderenti, e da sei
rappresentanti delle associazioni di categoria dei pastai
maggiormente rappresentative.
5. La misura del prelievo di cui al comma 3 e le modalità
di applicazione del medesimo sono determinate, su proposta del
consorzio di cui al comma 4, con
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decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, da emanare, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 10
febbraio di ogni anno e, in sede di prima attuazione, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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