| 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali e del Ministro del commercio con
l'estero, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme per l'esecuzione
della presente legge, nonché della legge 4 luglio 1967, n.
580, come modificata dalla presente legge.
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