| 1. I materiali relativi alle attività di cui all'articolo 1
sono classificati nei seguenti gruppi, in base alla loro
destinazione d'uso:
a) rocce ornamentali destinate alla produzione di
blocchi, lastre e affini, quali marmi, graniti, alabastri,
ardesie, calcari, travertini;
b) materiali per usi industriali quali marmi, calcari,
dolomie, farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti,
argille, torbe;
c) materiali per costruzioni ed opere civili, quali
granulati, pezzami, conci, blocchetti, conglomerati.
2. Le regioni provvedono ad inserire in uno dei tre gruppi,
di cui al comma 1, a seconda della loro destinazione d'uso, i
materiali di cava esistenti sul proprio territorio che non
siano stati ivi espressamente menzionati.
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