| 1. L'attività legislativa delle regioni in materia di
attività estrattiva deve uniformarsi ai seguenti princìpi
fondamentali:
a) la facoltà di modificare lo stato dei luoghi
mediante l'esercizio di cave
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e torbiere non rientra nel diritto di proprietà pubblica e
privata;
b) il permesso di ricerca e la concessione di
coltivazione sono rilasciati dai competenti organi regionali
in base al piano regionale delle attività estrattive;
c) la destinazione di uso estrattivo delle aree
comprese nel piano regionale delle attività estrattive è
soggetta alle previsioni di tali destinazioni negli strumenti
territoriali urbanistici e paesistico-ambientali;
d) sono escluse dal piano regionale delle attività
estrattive:
1) le aree soggette a notificazione ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431;
2) gli immobili notificati ai sensi della legge 1^
giugno 1939, n. 1089;
3) le aree all'interno dei centri abitati individuati
dalle perimetrazioni previste dalla normativa vigente in
materia, nonché quelle classificate di espansione;
4) gli ambiti territoriali destinati a parchi, riserve
naturali, biotopi, oasi;
e) il richiedente la concessione deve presentare il
progetto di escavazione contenente precise indicazioni,
documentate graficamente, in merito alle modalità e ai tempi
di escavazione, nonché il progetto di risistemazione
dell'assetto ambientale e una relazione di valutazione di
impatto ambientale;
f) il progetto di risistemazione ambientale deve
conformarsi alle previsioni di destinazione d'uso per la zona,
contenute nello strumento urbanistico;
g) le opere devono essere collaudate da una
commissione nominata dalla regione, della quale dovranno far
parte esperti in geologia, biologia, botanica, ingegneria
mineraria e civile-edile e discipline agronomo-forestali;
h) prima dell'inizio dell'attività estrattiva il
concessionario deve versare
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una cauzione per l'attuazione del progetto di risistemazione
dell'assetto ambientale nella misura che sarà determinata
nell'atto di concessione da parte della regione;
i) la direzione dei lavori di coltivazione delle
cave e di risistemazione dell'assetto ambientale deve essere
affidata dal concessionario ad un professionista iscritto
nell'albo dei geologi o ad ingegneri, iscritti nei relativi
albi professionali, specializzati in discipline minerarie.
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