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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1061
DDL0069-0005
Progetto di legge Camera n. 69 - testo presentato - (DDL12-69)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C69. TESTIPDL
...C69.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC69 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'attività legislativa delle regioni in materia di
  attività estrattiva deve uniformarsi ai seguenti princìpi
  fondamentali:
      a)  la facoltà di modificare lo stato dei luoghi
  mediante l'esercizio di cave
 
                               Pag. 6
 
  e torbiere non rientra nel diritto di proprietà pubblica e
  privata;
      b)  il permesso di ricerca e la concessione di
  coltivazione sono rilasciati dai competenti organi regionali
  in base al piano regionale delle attività estrattive;
      c)  la destinazione di uso estrattivo delle aree
  comprese nel piano regionale delle attività estrattive è
  soggetta alle previsioni di tali destinazioni negli strumenti
  territoriali urbanistici e paesistico-ambientali;
      d)  sono escluse dal piano regionale delle attività
  estrattive:
        1) le aree soggette a notificazione ai sensi della
  legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno
  1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
  agosto 1985, n. 431;
        2) gli immobili notificati ai sensi della legge 1^
  giugno 1939, n. 1089;
        3) le aree all'interno dei centri abitati individuati
  dalle perimetrazioni previste dalla normativa vigente in
  materia, nonché quelle classificate di espansione;
        4) gli ambiti territoriali destinati a parchi, riserve
  naturali, biotopi, oasi;
      e)  il richiedente la concessione deve presentare il
  progetto di escavazione contenente precise indicazioni,
  documentate graficamente, in merito alle modalità e ai tempi
  di escavazione, nonché il progetto di risistemazione
  dell'assetto ambientale e una relazione di valutazione di
  impatto ambientale;
      f)  il progetto di risistemazione ambientale deve
  conformarsi alle previsioni di destinazione d'uso per la zona,
  contenute nello strumento urbanistico;
      g)  le opere devono essere collaudate da una
  commissione nominata dalla regione, della quale dovranno far
  parte esperti in geologia, biologia, botanica, ingegneria
  mineraria e civile-edile e discipline agronomo-forestali;
      h)  prima dell'inizio dell'attività estrattiva il
  concessionario deve versare
 
                               Pag. 7
 
  una cauzione per l'attuazione del progetto di risistemazione
  dell'assetto ambientale nella misura che sarà determinata
  nell'atto di concessione da parte della regione;
      i)  la direzione dei lavori di coltivazione delle
  cave e di risistemazione dell'assetto ambientale deve essere
  affidata dal concessionario ad un professionista iscritto
  nell'albo dei geologi o ad ingegneri, iscritti nei relativi
  albi professionali, specializzati in discipline minerarie.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-69 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0069 TOTPAG=0010 TOTDOC=0013 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=028 PAGFIN=0007 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=006900 00 FASCIDC=12DDL0069 SORTNAV=0006900 000 00000 ZZDDLC69 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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