| 1. La concessione è rilasciata a titolo oneroso e
costituisce titolo necessario per il rilascio dell'area di cui
al progetto approvato, sempre che ricorra la condizione di cui
al comma 5.
2. Ove la regione deliberi la concessione a favore di una
persona fisica o giuridica diversa dal proprietario dell'area,
quest'ultimo avrà diritto al corrispettivo che graverà sul
destinatario della concessione.
3. La valutazione del corrispettivo è eseguita da un
collegio, formato da un rappresentante di ciascuna delle parti
e presieduto dal direttore dell'ufficio tecnico erariale
competente per territorio il quale potrà avvalersi della
consulenza di un geologo o ingegnere specializzato in
discipline minerarie, iscritti nei rispetti albi
professionali.
4. Qualora il fondo sia condotto in affitto o sia gravato
da usufrutto, la ripartizione del corrispettivo fra
proprietario e affittuario o usufruttuario è rimessa alla
determinazione del collegio di cui al comma 3.
5. La concessione non può essere rilasciata se il
destinatario della medesima non ha previamente dimostrato di
avere versato il corrispettivo all'avente o agli aventi
diritto, depositando presso la segreteria dell'ufficio
regionale competente, l'attestazione, da parte del presidente
del collegio previsto dal comma 3, comprovante il
pagamento.
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6. Le spese per la stima del corrispettivo sono a carico
del destinatario della concessione.
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