| 1. Per attuare quanto previsto dalla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 3, l'ente competente in materia di
pianificazione urbanistica, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta la variante
contenente le eventuali zone in cui sia consentita l'attività
estrattiva di cava, nonché la destinazione delle stesse zone
al termine dell'attività estrattiva, con esclusione dei
territori di cui alla lettera d) del comma 1,
dell'articolo 3 della presente legge, nonché di quelli
classificati di espansione o compresi nella perimetrazione
urbana di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765.
2. Le previsioni di destinazione della zona al termine
dell'attività estrattiva, a seconda delle caratteristiche
idrogeologiche, litologiche, idrobiologiche, botaniche,
dovranno escludere le discariche di rifiuti.
3. Nei comuni privi di strumenti urbanistici e in quelli
che non abbiano adottato le varianti previste dal comma 1 non
può essere esercitata alcuna attività estrattiva.
| |