| 1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni effettuano il censimento dei
giacimenti esistenti nel loro territorio, approvano e
predispongono un piano pluriennale delle attività
estrattive.
2. In mancanza del piano, trascorsi ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è vietata ogni
escavazione nell'ambito del territorio di competenza della
regione stessa.
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