| 1. Sono vietate le escavazioni di materiali litoidi negli
alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, nelle zone
golenali, nei fondali lacuali e lungo le coste marine.
2. L'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei
corsi d'acqua, dei torrenti, dei canali, delle golene, dei
laghi e del demanio marittimo, dispone la rimozione degli
inerti da eseguirsi con pubblico appalto, stabilendo le
prescrizioni per l'esecuzione delle relative opere, ove ciò si
renda necessario ai fini del mantenimento delle condizioni di
sicurezza e di stabilità dell'assetto idraulico.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la stessa autorità
competente per territorio che ha disposto l'esecuzione delle
opere, ove ritenga di procedere all'alienazione dei materiali
estrattivi, provvede con la procedura dei pubblici incanti a
norma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, e del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827.
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