| 1. Sono abrogati la lettera m) del primo comma
dell'articolo 97 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
l'articolo 54 e l'ultimo comma dell'articolo 64 del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonché ogni altra
disposizione di legge che preveda una disciplina speciale in
materia di cave e torbiere per determinate zone del territorio
nazionale, ad eccezione della legge 29 novembre 1971, n.
1097.
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