| (Assemblea).
1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 20 della legge 20
maggio 1970, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:
"Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei
lavoratori o gruppi di essi, sono indette dalla RUL o dalle
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organizzazioni sindacali presenti con propri eletti nella RUL
stessa con ordine del giorno su materie di interesse sindacale
e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle
convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al
datore di lavoro, dirigenti esterni delle organizzazioni
sindacali di cui al comma precedente.
In occasione della indizione delle elezioni le ore di
assemblea di cui al primo comma possono essere utilizzate per
la presentazione dei programmi delle liste concorrenti".
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