| Onorevoli Colleghi! -- Scopo della presente proposta di
legge è quello di proibire sul territorio nazionale la
pubblicità, in qualsiasi forma si manifesti, di spettacoli e
sport cruenti che si svolgono all'estero con sevizie ed
impiego di animali. Ciò al fine di non incrementare la
partecipazione turistica a simili barbari spettacoli, come ad
esempio la corrida.
In ogni Paese civile, qualsiasi pratica di sadismo e
crudeltà perpetrata verso gli animali, ancor più illecita se
compiuta, come la corrida, per sadico divertimento, va
respinta, condannata e vietata.
L'Italia, pur con una legislazione arretrata ed inadeguata,
di cui peraltro ripetutamente à stata fatta proposta di
modifica, proibisce gli atti di crudeltà su animali (legge 12
giugno 1913, n. 611; articolo
70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) ed in
particolare le corride (articolo 129 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635),
prevedendo un aumento di ammenda per chiunque adoperi animali
in giuochi e spettacoli pubblici i quali importino strazio e
sevizie (articolo 727 del codice penale).
Per non disattendere le aspettative di un movimento
mondiale ed al fine di dare alle citate disposizioni normative
attuazione anche nel campo della pubblicità e della
comunicazione, risulta imperativa l'esigenza di vietare ogni
tipo di propaganda e pubblicità di spettacoli con
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animali che ogni anno si tengono in alcuni Paesi europei ed
extra europei.
Da sedici anni vige l'articolo 10 della "Carta dei diritti
dell'animale", elaborata a Parigi nel 1978 dall'UNESCO, ove si
legge che "nessun animale deve essere usato per il
divertimento dell'uomo".
In tal senso si è espressa la undicesima Commissione del
Parlamento europeo per la protezione dell'ambiente, la sanità
pubblica e la tutela dei consumatori, che ha dato ampio
consenso al "rapporto Schmid", in cui si intende mettere
termine, in Europa, alla crudeltà verso gli animali negli
sport e negli spettacoli. In particolar modo, la Commissione
ha sottolineato la necessità "di tenere lontana, da spettacoli
che prevedono crudeltà contro gli animali e dall'addestramento
ad attività ad esse attinenti, la gioventù europea per evitare
il pericolo di un'imbarbarimento dei costumi", nel rispetto
della legislazione di tutela dei minori.
Insostenibile appare quindi l'esistenza, in Spagna, non
solo delle scuole di tauromachie, dove vitellini, che hanno la
taglia di un cane, vengono lasciati in balia di bambini anche
di sette anni i quali imitando i toreri, torturano i piccoli
animali, ma anche la propaganda, che si fa nelle scuole
normali, e spettacoli detti comicotaurini. Che poi per
spettacoli non consentiti dalle disposizioni normative
italiane già citate sia ammesso (da parte di enti di
promozione turistica, agenzie di viaggio, organizzazioni
culturali, media, televisione, tutti i mezzi di
divulgazione e di pubblicità e tutti quegli operatori
abilitati a tale tipo di informazione) pubblicizzare
spettacoli, feste anche religiose, che importino sevizie ed
uccisione di animali, compresa la corrida, risulta
contraddittorio.
In Spagna, secondo un'inchiesta condotta del giornale "YA"
e pubblicata dallo stesso il 10 maggio 1986, la corrida, come
tutte le altre feste patronali ad essa strettamente legate,
non rappresenta, come invece si vorrebbe far credere, né la
cultura né la tradizione spagnola. Infatti solo il 18 per
cento delle popolazione risulta essere particolarmente
interessata alla corrida, il 51 per cento non lo è affatto ed
il 24 per cento degli spagnoli pensa che essa sia uno
spettacolo crudele e barbaro da abolire.
Appare evidente come la corrida e le altre feste patronali,
nelle quali vengono torturati ed uccisi diversi animali fra
cui quei tori non idonei ad essere utilizzati per la corrida,
siano frutto non solo di una cultura arretrata e di una
mancanza di educazione popolare, ma anche di un grave difetto
nella distribuzione della terra, che facilita l'allevamento di
tori da corrida. Gli allevatori di tori sono uno dei più
grossi ostacoli alla realizzazione della tanto disattesa
riforma agraria.
L'istituzione della corrida sopravvive quindi grazie alle
sovvenzioni del Governo ed al sostegno economico dei turisti
stranieri, attirati dalla copiosa pubblicità attuata
all'estero.
La continua pubblicità dei promotori di viaggi, svolta per
fini di profitto, non solo incrementa il numero degli
spettacoli non consentiti dalle leggi italiane (articolo 129
del citato regolamento approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635), ma costituisce istigazione a realizzare e a far
realizzare (articolo 414 del codice penale) nel territorio
spagnolo, come in altri, attività penalmente proibite in
Italia (articolo 727 del codice penale).
E' in considerazione di tutto ciò che viene presentata la
presente proposta di legge volta ed evitare che l'Italia, pur
rifiutando la tortura e le sevizie di animali per sport e
spettacoli, indirettamente contribuisca e finanzi la corrida,
così come tutte quelle feste religiose, molto diffuse in
Spagna, espressione di crudeltà verso gli animali, e che il
divieto di tali spettacoli venga indirettamente aggirato con
propaganda e promozioni che contribuiscano ad alimentare
deprecabili manifestazioni di crudeltà, tramite la ricerca del
profitto nel settore turistico.
Si chiede non solo una sanzione di tipo penale, ma anche
una sanzione di tipo
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amministrativo che preveda, nel caso in cui gli operatori non
ottemperino alle disposizioni della presente proposta legge,
la sospensione della licenza di commercio o
dell'autorizzazione di chi svolga attività pubblicitaria, per
un determinato
periodo, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di
due mesi. Nel caso i contravventori siano recidivi, la
sospensione della licenza o della autorizzazione sarà portata
ad un anno (articolo 2).
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