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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1071
DDL0070-0002
Progetto di legge Camera n. 70 - testo presentato - (DDL12-70)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C70. TESTIPDL
...C70.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC70 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Scopo della presente proposta di
  legge è quello di proibire sul territorio nazionale la
  pubblicità, in qualsiasi forma si manifesti, di spettacoli e
  sport cruenti che si svolgono all'estero con sevizie ed
  impiego di animali.  Ciò al fine di non incrementare la
  partecipazione turistica a simili barbari spettacoli, come ad
  esempio la corrida.
    In ogni Paese civile, qualsiasi pratica di sadismo e
  crudeltà perpetrata verso gli animali, ancor più illecita se
  compiuta, come la corrida, per sadico divertimento, va
  respinta, condannata e vietata.
    L'Italia, pur con una legislazione arretrata ed inadeguata,
  di cui peraltro ripetutamente à stata fatta proposta di
  modifica, proibisce gli atti di crudeltà su animali (legge 12
  giugno 1913, n. 611; articolo
  70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
  approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) ed in
  particolare le corride (articolo 129 del regolamento per
  l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
  sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635),
  prevedendo un aumento di ammenda per chiunque adoperi animali
  in giuochi e spettacoli pubblici i quali importino strazio e
  sevizie (articolo 727 del codice penale).
    Per non disattendere le aspettative di un movimento
  mondiale ed al fine di dare alle citate disposizioni normative
  attuazione anche nel campo della pubblicità e della
  comunicazione, risulta imperativa l'esigenza di vietare ogni
  tipo di propaganda e pubblicità di spettacoli con
 
                               Pag. 2
 
  animali che ogni anno si tengono in alcuni Paesi europei ed
  extra europei.
    Da sedici anni vige l'articolo 10 della "Carta dei diritti
  dell'animale", elaborata a Parigi nel 1978 dall'UNESCO, ove si
  legge che "nessun animale deve essere usato per il
  divertimento dell'uomo".
    In tal senso si è espressa la undicesima Commissione del
  Parlamento europeo per la protezione dell'ambiente, la sanità
  pubblica e la tutela dei consumatori, che ha dato ampio
  consenso al "rapporto Schmid", in cui si intende mettere
  termine, in Europa, alla crudeltà verso gli animali negli
  sport e negli spettacoli.  In particolar modo, la Commissione
  ha sottolineato la necessità "di tenere lontana, da spettacoli
  che prevedono crudeltà contro gli animali e dall'addestramento
  ad attività ad esse attinenti, la gioventù europea per evitare
  il pericolo di un'imbarbarimento dei costumi", nel rispetto
  della legislazione di tutela dei minori.
    Insostenibile appare quindi l'esistenza, in Spagna, non
  solo delle scuole di tauromachie, dove vitellini, che hanno la
  taglia di un cane, vengono lasciati in balia di bambini anche
  di sette anni i quali imitando i toreri, torturano i piccoli
  animali, ma anche la propaganda, che si fa nelle scuole
  normali, e spettacoli detti comicotaurini.  Che poi per
  spettacoli non consentiti dalle disposizioni normative
  italiane già citate sia ammesso (da parte di enti di
  promozione turistica, agenzie di viaggio, organizzazioni
  culturali,  media,  televisione, tutti i mezzi di
  divulgazione e di pubblicità e tutti quegli operatori
  abilitati a tale tipo di informazione) pubblicizzare
  spettacoli, feste anche religiose, che importino sevizie ed
  uccisione di animali, compresa la corrida, risulta
  contraddittorio.
    In Spagna, secondo un'inchiesta condotta del giornale "YA"
  e pubblicata dallo stesso il 10 maggio 1986, la corrida, come
  tutte le altre feste patronali ad essa strettamente legate,
  non rappresenta, come invece si vorrebbe far credere, né la
  cultura né la tradizione spagnola.  Infatti solo il 18 per
  cento delle popolazione risulta essere particolarmente
  interessata alla corrida, il 51 per cento non lo è affatto ed
  il 24 per cento degli spagnoli pensa che essa sia uno
  spettacolo crudele e barbaro da abolire.
    Appare evidente come la corrida e le altre feste patronali,
  nelle quali vengono torturati ed uccisi diversi animali fra
  cui quei tori non idonei ad essere utilizzati per la corrida,
  siano frutto non solo di una cultura arretrata e di una
  mancanza di educazione popolare, ma anche di un grave difetto
  nella distribuzione della terra, che facilita l'allevamento di
  tori da corrida.  Gli allevatori di tori sono uno dei più
  grossi ostacoli alla realizzazione della tanto disattesa
  riforma agraria.
    L'istituzione della corrida sopravvive quindi grazie alle
  sovvenzioni del Governo ed al sostegno economico dei turisti
  stranieri, attirati dalla copiosa pubblicità attuata
  all'estero.
    La continua pubblicità dei promotori di viaggi, svolta per
  fini di profitto, non solo incrementa il numero degli
  spettacoli non consentiti dalle leggi italiane (articolo 129
  del citato regolamento approvato con regio decreto 6 maggio
  1940, n. 635), ma costituisce istigazione a realizzare e a far
  realizzare (articolo 414 del codice penale) nel territorio
  spagnolo, come in altri, attività penalmente proibite in
  Italia (articolo 727 del codice penale).
    E' in considerazione di tutto ciò che viene presentata la
  presente proposta di legge volta ed evitare che l'Italia, pur
  rifiutando la tortura e le sevizie di animali per sport e
  spettacoli, indirettamente contribuisca e finanzi la corrida,
  così come tutte quelle feste religiose, molto diffuse in
  Spagna, espressione di crudeltà verso gli animali, e che il
  divieto di tali spettacoli venga indirettamente aggirato con
  propaganda e promozioni che contribuiscano ad alimentare
  deprecabili manifestazioni di crudeltà, tramite la ricerca del
  profitto nel settore turistico.
    Si chiede non solo una sanzione di tipo penale, ma anche
  una sanzione di tipo
 
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  amministrativo che preveda, nel caso in cui gli operatori non
  ottemperino alle disposizioni della presente proposta legge,
  la sospensione della licenza di commercio o
  dell'autorizzazione di chi svolga attività pubblicitaria, per
  un determinato
  periodo, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di
  due mesi.  Nel caso i contravventori siano recidivi, la
  sospensione della licenza o della autorizzazione sarà portata
  ad un anno (articolo 2).
 
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