| 1. E' fatto divieto di propagandare, direttamente o
indirettamente, attraverso la pubblicazione a favore di altri,
giuochi, e manifestazioni, anche di carattere religioso, che
si svolgono fuori del territorio italiano, secondo quanto
previsto dall'articolo 70 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, dall'articolo 129 del regolamento per
l'esecuzione del citato testo unico approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla legge 12 giugno 1913,
n. 611.
2. Rientra nelle forme di propaganda degli spettacoli e
delle manifestazioni di cui al comma 1 qualsiasi inserto e
materiale pubblicitario promosso attraverso qualunque mezzo di
comunicazione che, direttamente o indirettamente, inviti a
viaggi o a qualunque altra forma di turismo che abbia come
scopo la partecipazione a tali manifestazioni o spettacoli.
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