| 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1
comporta per i contravventori, siano essi agenti pubblicitari,
agenti di viaggio o responsabili di mezzi di comunicazione,
oltre che le sanzioni previste dagli articoli 414 e 727 del
codice penale, la revoca della licenza o
dell'autorizzazione.
2. Il giudice, fermo restando il disposto di cui
all'articolo 13 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n.
2523, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2650, come
modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 giugno
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1955, n. 630, ravvisandone gli estremi, ordina la revoca
della licenza o dell'autorizzazione per un periodo variabile
da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi. In
caso di recidiva, la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione è ordinata per un anno.
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