| Onorevoli Colleghi! -- La presente iniziativa si
prefigge l'obiettivo di riformare l'orario di apertura e
chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio,
venendo incontro alle nuove esigenze dei
cittadini-consumatori. Da anni, sia in Italia che nel resto
d'Europa, associazioni di consumatori e associazioni di
commercianti chiedono la liberalizzazione degli orari ed in
particolare la facoltà di apertura nei giorni festivi e
domenicali. Già alcuni Paesi europei, come la Spagna e la
Francia, hanno una normativa che consente in un caso la
massima libertà di apertura e nell'altro la possibilità di
apertura domenicale.
Il nostro Paese, che fruisce di notevoli flussi turistici,
non potrebbe che avvantaggiarsi da una nuova normativa che
metta fine al deserto delle nostre città, soprattutto
quelle a vocazione turistica, nelle domeniche e nei
giorni di festa. Sarebbe un vero e proprio salto di qualità
per i turisti e per i cittadini utenti e consumatori,
soprattutto se la normativa si accompagnasse ad una
razionalizzazione degli orari dei servizi pubblici e degli
uffici delle amministrazioni pubbliche. Una riforma in tal
senso potrebbe comportare sensibili riduzioni delle
congestioni da traffico e dell'inquinamento atmosferico e
acustico.
Ciò premesso, tre sono i punti qualificanti di questa
proposta. Il primo, contenuto nell'articolo 2, prevede la
possibilità per i sindaci, sentito il consiglio comunale, di
convocare una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 36
della legge 8 giugno 1990, n. 142, per determinare con le
parti istituzionali, economiche, sociali e
dell'associazionismo civico una programmazione
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degli orari cittadini nei settori degli esercizi commerciali,
dei servizi pubblici e degli uffici delle amministrazioni
pubbliche, anche al fine di razionalizzare e armonizzare il
sistema della mobilità urbana.
Il secondo punto è contenuto nell'articolo 4, in cui si
consente alle regioni, nelle località ad economia turistica,
la possibilità di fissare l'orario di apertura e chiusura dei
negozi anche nei giorni domenicali e festivi. Rispetto alla
normativa vigente vengono a cadere i limiti temporali che -
come ad esempio nel Lazio - permettono questa facoltà solo per
quattro mesi
consecutivi o per cinque mesi complessivamente nell'arco di
un anno.
Il terzo punto, contenuto nell'articolo 6, consente a chi
esercita l'attività di vendita al dettaglio la facoltà e non
l'obbligo di rispettare gli orari di apertura domenicali e
festivi fissati dalle regioni in base all'articolo 4.
Infine, ma non meno importante, la lettera d) del
comma 2 dell'articolo 1, consente, comunque alle rivendite di
pane e di prodotti ortofrutticoli la facoltà di apertura
antimeridiana nei giorni domenicali e festivi.
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