| 1. Le regioni determinano l'orario di apertura e di
chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la
vendita al dettaglio, tenendo conto delle esigenze dei
consumatori, delle normative vigenti e dei contratti per le
categorie dei lavoratori, sentito il parere dei comuni, delle
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e
delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni
sindacali dei commercianti, dei lavoratori addetti al
commercio e dei venditori ambulanti.
2. La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai
seguenti criteri:
a) l'orario complessivo settimanale non deve
superare le 52 ore di apertura;
b) deve essere prevista la chiusura
infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata, che non può
essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno
festivo oltre la domenica;
c) nel caso di più festività consecutive le regioni
hanno facoltà di determinare l'apertura per l'intera giornata
nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a
garantire il servizio pubblico;
d) nei giorni domenicali e festivi le rivendite di
pane e di prodotti ortofrutticoli, salvo comunicazione ai
comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, possono, comunque, effettuare l'apertura
antimeridiana.
3. L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato
per località o per zone o per settori merceologici, limitando
la differenziazione per zone ai casi di effettiva e comprovata
necessità. La chiusura infrasettimanale deve cadere in una
unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore
merceologico e per le località della stessa provincia, fatte
salve le eccezioni di cui all'articolo 4.
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