| 1. Sono definiti comuni e località ad economia turistica
quelli identificati come tali dai consigli regionali entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di inosservanza di detto termine, sono automaticamente
inquadrati in tale classificazione tutti i comuni che
deliberino in tal senso al fine dell'applicazione della
presente legge.
2. Nelle località ad economia turistica le regioni, sentito
l'ente provinciale per il turismo, le organizzazioni e gli
enti di cui al comma 1 dell'articolo 1, possono fissare
l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni
feriali sia in quelli domenicali e festivi indipendentemente
dalle disposizioni di cui all'articolo 1.
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