| 1. Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge
le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi
di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi
turistico-alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio
situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, presso le
stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, le rivendite
dei giornali e gli impianti autostradali di distribuzione di
carburante.
2. Le rosticcerie e le pasticcerie, le rivendite di pasta
fresca e gli artigiani che vendono prodotti di loro esclusiva
produzione, anche se non in possesso di licenza di pubblica
sicurezza, possono effettuare vendita al dettaglio sia di
domenica che nelle feste infrasettimanali.
3. La vendita di fiori può essere effettuata anche la
domenica e nelle feste infrasettimanali.
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