| (Disposizioni speciali).
1. La presente legge non si applica alle rivendite di
generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita
interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici
alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati
nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni
ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di
giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e
alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di
bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili,
libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette,
opere d'arte, oggetti d'antiquariato,
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stampe, cartoline, articoli ricordo e di artigianato locale,
nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le
attività di vendita previste dal presente comma siano svolte
in maniera esclusiva o prevalente.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire il
servizio di rifornimento al pubblico nel caso di più festività
consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere
all'obbligo di cui al presente comma.
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