| (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogati gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10
della legge 28 luglio 1971, n. 558. Sono altresì abrogati i
commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 1^ ottobre 1982,
n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1982, n. 887.
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