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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1115
DDL0072-0027
Relazione Camera n. 72-A (DDL12-72-A)
(suddiviso in 54 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C72A, C1398A, C1967A, C1993A, C2044A, C2147A. TESTIPDL
...C72A, C1398A, C1967A, C1993A, C2044A, C2147A.
Pag. 12 N. 1967, di iniziativa dei deputati Manzini ed altri
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC72A ZZ12 ZZPD ZZRM
    1.  Al fine di rispondere alle esigenze dei consumatori e
  dei turisti, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, determinano l'orario di apertura
  e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la
  vendita al dettaglio, sentiti i comuni e le organizzazioni
  maggiormente rappresentative dei consumatori e dei
  commercianti, all'interno di una fascia oraria massima di
  sedici ore giornaliere.  Le regioni con il medesimo
  provvedimento possono determinare un orario minimo di apertura
  e fissano le sanzioni da applicarsi in caso di violazione
  delle disposizioni della presente legge.
    2.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, i sindaci dei comuni con popolazione superiore
  a quindicimila abitanti, in attuazione dell'articolo 36, comma
  3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, varano un piano
  regolatore degli orari finalizzato ad armonizzare e coordinare
  gli orari dei servizi pubblici comunali, delle scuole e degli
  uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, con lo
  scopo di tutelare il diritto dei cittadini ad una
  regolamentazione degli orari e ad una organizzazione dei
  servizi pubblici e privati che assicurino la massima
  fruibilità e produttività del servizio, tenendo conto delle
  esigenze complessive e generali degli utenti.
    3.  Nell'ambito del piano regolatore degli orari di cui al
  comma 1, il sindaco, sentito il consiglio comunale, può
  autorizzare:
        a)  l'apertura domenicale dei negozi, degli altri
  esercizi di vendita al dettaglio e dei servizi;
        b)  l'apertura per una fascia oraria continuata di
  ventiquattro ore giornaliere, per tutti i giorni della
  settimana, di strutture distributive, aventi la finalità di
  assicurare, anche nelle ore di chiusura degli altri esercizi
  di vendita, un servizio di rifornimento ai consumatori di
  prodotti di prima necessità, ivi compresi generi di monopolio,
  medicinali da banco per i quali non è prevista la ricetta
  medica e giornali.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-72-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0072 TOTPAG=0019 TOTDOC=0054 NDOC=0027 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=001 PAGFIN=0012 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=007200A00 FASCIDC=12DDL0072 A SORTNAV=0007200A000 00000 ZZDDLC72A NDOC0027 TIPDOCL DOCTIT0027 NDOC0027



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