| 1. Al fine di rispondere alle esigenze dei consumatori e
dei turisti, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determinano l'orario di apertura
e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la
vendita al dettaglio, sentiti i comuni e le organizzazioni
maggiormente rappresentative dei consumatori e dei
commercianti, all'interno di una fascia oraria massima di
sedici ore giornaliere. Le regioni con il medesimo
provvedimento possono determinare un orario minimo di apertura
e fissano le sanzioni da applicarsi in caso di violazione
delle disposizioni della presente legge.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i sindaci dei comuni con popolazione superiore
a quindicimila abitanti, in attuazione dell'articolo 36, comma
3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, varano un piano
regolatore degli orari finalizzato ad armonizzare e coordinare
gli orari dei servizi pubblici comunali, delle scuole e degli
uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, con lo
scopo di tutelare il diritto dei cittadini ad una
regolamentazione degli orari e ad una organizzazione dei
servizi pubblici e privati che assicurino la massima
fruibilità e produttività del servizio, tenendo conto delle
esigenze complessive e generali degli utenti.
3. Nell'ambito del piano regolatore degli orari di cui al
comma 1, il sindaco, sentito il consiglio comunale, può
autorizzare:
a) l'apertura domenicale dei negozi, degli altri
esercizi di vendita al dettaglio e dei servizi;
b) l'apertura per una fascia oraria continuata di
ventiquattro ore giornaliere, per tutti i giorni della
settimana, di strutture distributive, aventi la finalità di
assicurare, anche nelle ore di chiusura degli altri esercizi
di vendita, un servizio di rifornimento ai consumatori di
prodotti di prima necessità, ivi compresi generi di monopolio,
medicinali da banco per i quali non è prevista la ricetta
medica e giornali.
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