| 1. Sono abrogati: la legge 28 luglio 1971, n. 558, ad
eccezione degli articoli 9, 10, 11 e 12 e l'articolo 8, commi
4 e 5 del decreto-legge 1^ ottobre 1982, n. 697, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n. 121.
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