| 1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica,
individuati dalla regione, gli operatori determinano
autonomamente con l'ausilio delle organizzazioni locali dei
commercianti e dei consumatori, gli orari giornalieri di
apertura anche in deroga ed oltre i limiti previsti dalla
presente legge e possono rinunciare al riposo settimanale.
2. Le presenti disposizioni sugli orari di apertura non si
applicano alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e
agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e
complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al
dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade,
nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle
rivendite di giornali, alle rosticcerie e alle pasticcerie,
agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri,
dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere
d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli
ricordo e prodotti dell'artigianato locale.
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