| 1. La legge 28 luglio 1971, n. 558, ad eccezione degli
articoli 9, 10, 11 e 12, l'articolo 8, commi 4 e 5, del
decreto-legge 1^ ottobre 1982, n. 697, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e
successive modificazioni, nonché ogni altra norma
incompatibile con quanto previsto dalla presente legge, sono
abrogati.
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