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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1125
DDL0072-0037
Relazione Camera n. 72-A (DDL12-72-A)
(suddiviso in 54 Unità Documento)
Unità Documento n.37 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C72A, C1398A, C1967A, C1993A, C2044A, C2147A. TESTIPDL
...C72A, C1398A, C1967A, C1993A, C2044A, C2147A.
Pag. 15 N. 2044, di iniziativa dei deputati Servodio ed altri
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC72A ZZ12 ZZPD ZZRM
                     (Princìpi generali).
    1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, in attuazione dell'articolo 36, comma 3, della legge
  8 giugno 1990, n. 142, dettano norme e direttive ai comuni al
  fine di tutelare il diritto dei cittadini ad una
  regolamentazione degli orari e ad un'organizzazione dei
  servizi pubblici e privati che assicurino la massima
  fruibilità e produttività del servizio, tenendo conto delle
  esigenze complessive e generali degli utenti.
    2.  I comuni, sulla base delle direttive regionali, sentite
  le organizzazioni rappresentative dei sindacati dei
  lavoratori, delle organizzazioni imprenditoriali e degli altri
  soggetti pubblici o privati interessati, sono tenuti ad
  adottare un piano di coordinamento degli orari degli esercizi
  di vendita al dettaglio come disciplinati dalla presente
  legge, con gli orari dei servizi pubblici e con gli orari di
  apertura al pubblico degli uffici periferici delle
  amministrazioni pubbliche.
    3.  Gli orari di apertura degli esercizi di vendita al
  dettaglio sono rimessi alla facoltà degli operatori nel
  rispetto dei princìpi fissati dalla presente legge.
 
DATA=950516 FASCID=DDL12-72-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0072 TOTPAG=0019 TOTDOC=0054 NDOC=0037 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=001 PAGFIN=0015 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=007200A00 FASCIDC=12DDL0072 A SORTNAV=0007200A000 00000 ZZDDLC72A NDOC0037 TIPDOCL DOCTIT0037 NDOC0037



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