| (Ambito di applicazione).
1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica,
individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, nonché nella città d'arte, gli operatori
determinano autonomamente, con l'ausilio delle organizzazioni
locali dei commercianti e dei consumatori, gli orari
giornalieri di apertura, anche in deroga ed oltre i limiti
previsti dalla presente legge e possono rinunciare al riposo
settimanale.
2. La presente legge non si applica: alle rivendite di
generi di monopolio; ai negozi e agli esercizi di vendita
interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici
alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati
nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni
ferroviarie, marittime e aeroportuali; alle rivendite di
giornali; alle rosticcerie e alle pasticcerie; agli esercizi
specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri
magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti
di antiquariato, stampe, cartoline e articoli ricordo.
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