| 1. Il sindaco, come previsto dall'articolo 36 della legge 8
giugno 1990, n. 142, sentito il consiglio comunale, convoca
una conferenza di servizi per concordare con le parti
istituzionali, economiche, sociali e dell'associazionismo
civile una programmazione di massima degli orari cittadini nei
settori degli esercizi commerciali, con
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particolare riguardo a quello alimentare, dei servizi
pubblici e degli uffici delle pubbliche amministrazioni.
2. Il sindaco, per evitare difficoltà di approvvigionamento
soprattutto nel settore dell'alimentazione, sentito il parere
degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 1,
promuove le opportune iniziative affinché la chiusura
facoltativa degli esercizi di vendita al dettaglio, nei
periodi di ferie, sia territorialmente programmata. Per la
vendita al dettaglio dei generi di panificazione, deve essere
osservato il disposto dell'articolo 2 della legge 16 febbraio
1974, n. 41.
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