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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


113628
SMC0188-0005
Bollettino Giunte e Commissioni n. 188 del 6 luglio 1995 - edizione definitiva - (SMC12-188)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.7 dello stampato)
                              Pag. 7
 
                  II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
IN SEDE REFERENTE
C102; C150; C644; C990; C1076; C1434; C1572; C1938; C1982; C2006; C2048; C2119; C2322; C2571; C2576. LAVCOMM
C102; C150; C644; C990; C1076; C1434; C1572; C1938; C1982; C2006; C2048; C2119; C2322; C2571; C2576.
Proposte di legge: SCALIA: Norme contro la violenza sessuale a tutela della dignità della persona e istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (102). (Parere della I, della V e della XII Commissione). LIA: Istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (150). (Parere della I, della V e della XII Commissione). MUSSOLINI: Modifiche agli articoli 520 e 541 del codice penale, in materia di delitti contro la moralità pubblica e il buon costume commessi da pubblico ufficiale (644). (Parere della I Commissione). BASSI LAGOSTENA ed altri: Norme per la tutela della libertà sessuale (990). (Parere della I, della VII e della XII Commissione). MAZZUCA e POZZA TASCA: Nuove norme a tutela della persona contro la violenza sessuale (1076). (Parere della I e della XII Commissione). MELANDRI e AMICI: Norme in materia di violenza sessuale (1434). (Parere della I e della XII Commissione). GRITTA GRAINER ed altri: Delitti contro la libertà sessuale (1572). (Parere della I e della XII Commissione). NAPOLI ed altri: Nuove norme sulla violenza sessuale e istituzione del fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (1938). (Parere della I, della V e della XII Commissione). MUSSOLINI e VINCENZO BASILE: Norme in materia di delitti contro la libertà sessuale (1982). (Parere della I e della XII Commissione). VIALE ed altri: Modifiche al codice penale in materia di delitti contro la libertà sessuale (2006). (Parere della I e della XII Commissione). COMMISSO ed altri: Istituzione del fondo per i centri di sostegno e di accoglienza alle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale (2048). (Parere della I e della V Commissione). MOIOLI VIGANO' ed altri: Nuovo norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale (2119). (Parere della I e della XII Commissione). ALIPRANDI: Modifiche al codice penale per la tutela della libertà sessuale (2322). (Parere della I e della XII Commissione). Pag. 8 NAPOLI ed altri: Nuove norme contro la violenza sessuale (2571). (Parere della I e della XII Commissione). AMICI ed altri: Norme contro la violenza sessuale (2576). (Parere della I e della XII Commissione).
(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede redigente).
Tiziana MAIOLO, presidente. Gabriella PISTONE. Luigi SARACENI. Raffaele DELLA VALLE. Anna FINOCCHIARO FIDELBO. Alessandra MUSSOLINI. Pag. 12
Giovedì 6 luglio 1995. - Presidenza del Presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC060795 ZZSMC950706 ZZSMC000795 ZZSMC000095 ZZSMC188 ZZ12 ZZD ZZSR ZZC2 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
       La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge
  all'ordine del giorno.
 
     Tiziana MAIOLO,  presidente,  avverte che è stato
  richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna
  sia assicurata anche attraverso la trasmissione degli stessi
  mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.  Non
  essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.
 
     Gabriella PISTONE (gruppo rifondazione
  comunista-progressisti), intendendo formulare alcune
  valutazioni generali e riservandosi di intervenire
  successivamente sul contenuto dei singoli articoli dei
  progetti di legge in esame, fa presente di non aver
  sottoscritto la proposta di legge n. 2576.  Tale provvedimento
  nasce da una obiettiva esigenza, ovvero quella di prevedere
  norme adeguate contro la violenza sessuale, facendo però
  seguito all'appello formulato dal periodico "Anna" che ha
  contribuito alla presentazione della suddetta proposta di
  legge: tale iniziativa non è condivisibile poiché rappresenta
  una operazione in qualche modo propagandistica poiché, pur il
  provvedimento essendo caratterizzato da una enorme valenza, la
  disciplina ivi prevista non si inserisce in un vuoto
  legislativo, come invece ha sottolineato il periodico "Anna".
  La proposta di legge n. 2576 innanzitutto sposta la
  collocazione dei reati di violenza sessuale tra i delitti
  contro la persona: tale diversa collocazione risulta un dato
  culturalmente acquisito ma non ancora giuricamente rilevante.
  Dopo aver ricordato che il suo gruppo ha presentato proposte
  di legge in materia di violenza sessuale sia alla Camera che
  al Senato, rileva che la proposta di legge n. 2576 prevede un
  inasprimento delle pene previste dal codice Rocco, elemento
  questo discutibile.  Ritiene poi che la materia della violenza
  sessuale contro i minori non dovrebbe essere affrontata
  nell'ambito dei provvedimenti all'ordine del giorno ma
  disciplinata in altra sede.  La violenza contro i minori
  costituisce un reato assai diverso da quello concernente la
  violenza sessuale poiché nel primo caso si tratta di devianza
  e non di violenza: quindi le due questioni debbono essere
  affrontate separatamente.  Dopo aver ribadito alcune
  perplessità sulla questione concernente l'inasprimento delle
  pene, sottolinea la delicatezza di quanto previsto
  dall'articolo 3 della proposta di legge n. 2576 laddove si
  prevede la riduzione della pena alla metà per le ipotesi di
  lieve entità: a tale proposito appare eccessivamente
  discrezionale la valutazione affidata al giudice circa tale
  aspetto.  Auspica quindi un confronto sereno sul merito delle
  proposte di legge in esame attraverso un sollecito  iter
  delle stesse, senza contrapposizioni con altri provvedimenti
  all'esame della Commissione come il progetto di legge in
  materia di custodia cautelare.  Si rammarica a tale proposito
  per l'intervento svolto dal deputato Serafini nella seduta di
  ieri poiché il provvedimento sulla custodia cautelare e quello
  sulla violenza sessuale non sono in concorrenza ma possono
  percorrere un iter parallelo.
 
     Luigi SARACENI (gruppo progressisti-federativo),
  auspicando una sollecita approvazione del provvedimento in
  materia di violenza sessuale, ricorda di aver sottoscritto la
  proposta di legge n. 2576 seppur con talune riserve.  Fa quindi
  presente che spesso procedere alla configurazione astratta dei
  titoli di reato non sempre risulta un metodo equo, poiché non
  necessariamente si riesce a tener conto della realtà
  effettiva.  Spesso quindi sarebbe auspicabile una maggiore
  flessibilità della fattispecie penale.  Rileva poi che è un
  merito delle donne l'aver qualificato il reato di violenza
  sessuale quale fattispecie gravissima, seconda solo
  all'omicidio.  Circa poi il merito della proposta di legge n.
  2576 giudica assai discutibile quanto previsto all'articolo 3
  laddove si prevede la
 
                               Pag. 9
 
  riduzione della pena per le ipotesi di violenza sessuale di
  lieve entità.  Non appare poi equa l'equiparazione tra la
  violenza effettiva e quella presunta, profilo questo che
  potrebbe suscitare rilievi di incostituzionalità.  La proposta
  di legge afferma poi il principio della procedibilità a
  querela di parte, pur stabilendo molte deroghe a tale
  principio.  L'irrevocabilità della querela può determinare
  conseguenze di tipo negativo o positivo.  Un ulteriore profilo
  da meglio configurare concerne poi la fattispecie della
  violenza di gruppo.  Sottopone quindi tali rilievi critici
  all'attenzione della Commissione, pur condividendo nella
  sostanza il testo contenuto nella proposta di legge n.
  2576.
 
     Raffaele DELLA VALLE (gruppo forza Italia), dopo aver
  sottolineato l'importanza delle proposte di legge in esame,
  essendo da molto tempo auspicata una nuova normativa
  concernente i reati di violenza sessuale, intende sottoporre
  alla Commissione alcune valutazioni di tipo tecnico in ordine
  alla proposta di legge n. 2576, che presenta notevoli affinità
  rispetto al testo già discusso nella X legislatura.  Tale
  provvedimento presenta quattro diversi filoni: il primo
  relativo a nuove fattispecie di reato, il secondo concernente
  la procedibilità processuale, il terzo afferente gli effetti
  penali, il quarto concernente la tutela della riservatezza
  della persona offesa.  Sotto il primo profilo la proposta di
  legge n. 2576 abroga, nel titolo nono del codice penale
  relativo ai delitti contro la moralità pubblica e il buon
  costume, l'intero capo dedicato ai delitti contro la libertà
  personale, unificando nell'unica fattispecie della violenza
  sessuale il delitto della violenza carnale e il delitto di
  atti di libidine violenti.  A tale proposito, anche al fine di
  eliminare problemi interpretativi che caratterizzano la
  giurisprudenza in materia, occorre attribuire al giudice il
  potere di valutare in maniera graduale la fattispecie di
  reato.  Tale graduazione della pena potrà consentire di
  contemperare i diversi interessi in campo: a tale finalità
  risponde l'esigenza di attribuire al magistrato una
  sufficiente discrezionalità nella valutazione del fatto.  Circa
  poi l'attività sessuale dei minorenni il codice vigente
  prevede che il minorenne fino a quattordici anni non possa
  avere rapporti sessuali; gli atti sessuali commessi con il
  minore che ha compiuto quattordici anni ma non ancora sedici
  anni sono invece puniti ex articolo 519 comma 2 del codice
  penale.  La proposta di legge n. 2576 ritiene non punibili gli
  atti sessuali con il minore di sedici anni consenziente.
  L'effetto complessivo del provvedimento è quello di escludere
  la rilevanza penale dei rapporti sessuali con il minore
  consenziente che abbia più di quattordici anni.  In tal modo,
  se da una parte si tutela la libertà sessuale dei minori,
  dall'altra si rischia di perdere di vista un altro bene ovvero
  le condizioni di equilibrio con cui il minore può esprimere la
  propria sessualità.  In Svezia si prevede la non punibilità per
  i rapporti sessuali con il minore che abbia più di quindici
  anni: dunque l'età dei quattordici anni rappresenta un'età a
  rischio.  Auspica quindi che tale aspetto sia valutato nella
  maniera adeguata.  Circa poi la procedibilità del reato, la
  proposta di legge n. 2576 prevede una procedibilità a querela
  di parte e anche di ufficio.  Ritiene però che soltanto
  l'individuo possa giudicare quando azionare determinati
  meccanismi processuali rispetto a situazioni di cui la persona
  è padrona: dunque risulta più opportuno prevedere una
  procedibilità a querela di parte.  A tale proposito appare
  assai discutibile quanto previsto dall'articolo 6 della
  proposta di legge n. 2576 laddove si prevede la procedibilita
  di ufficio, qualora, nel corso del procedimento, siano
  acquisiti elementi a carico dell'imputato per fatti della
  stessa specie: tale elemento appare assai discutibile perché
  in tal modo si farebbe riferimento a situazioni che non
  riguardano la fattispecie principale da sanzionare.  Pur
  giudicando sostanzialmente favorevole il contenuto della
  proposta di legge n. 2576, si riserva ulteriori valutazioni
  nel corso del successivo  iter  del provvedimento
  preannunciando anche la presentazione di emendamenti.  E'
  opportuno infatti valutare adeguatamente il contenuto del
  testo così da procedere ad una
 
                              Pag. 10
 
  formulazione tecnicamente corretta dello stesso attraverso il
  necessario approfondimento.
 
     Tiziana MAIOLO,  presidente,  essendo imminente
  l'inizio di votazioni in Assemblea, sospende la seduta, che
  riprenderà non appena saranno terminati i lavori dell'Aula.
 
     La seduta, sospesa alle 15,25, è ripresa alle
  15,35.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO (gruppo
  progressisti-federativo), riferendosi ai rilievi formulati nel
  dibattito, fa presente che l'articolo 3 della proposta di
  legge n. 2576 introduce un'unica fattispecie di violenza
  sessuale abrogando le tre ipotesi di reato di violenza
  sessuale oggi vigenti.  Rileva poi che il provvedimeno non ha
  voluto prevedere una pena più alta di quella oggi vigente per
  sanzionare il delitto di violenza carnale.  La previsione di
  tale pena per la violenza sessuale consente però di evitare il
  patteggiamento.  Dichiara quindi di condividere alcuni rilievi
  formulati circa l'attribuzione al giudice di una eccessiva
  discrezionalità in ordine alla valutazione dei casi di lieve
  entità laddove la pena risulta diminuita sino alla metà,
  nonché del disvalore del fatto anche in relazione al
  patteggiamento.  La soluzione prevista dall'articolo 3 della
  proposta di legge n. 2576 consente di venir incontro a due
  esigenze: la prima risiede nella unificazione delle
  fattispecie oggi vigenti in un unico delitto di violenza
  sessuale; la seconda è rappresentata dall'esigenza di evitare
  il patteggiamento.  Dopo aver ricordato che i firmatari della
  proposta di legge n. 2576 hanno ritenuto di affrontare il tema
  della violenza presunta in libertà di coscienza, fa presente
  che quanto previsto in ordine a tale tema è finalizzato ad
  evitare una qualche soggezione tra i soggetti dell'atto
  sessuale: auspica a tale proposito una soluzione unitaria in
  ordine alle problematiche poste da tale fattispecie.  Circa poi
  l'obbligo per l'indagato di essere sottoposto ad accertamenti
  per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili,
  si rende conto che tale aspetto potrebbe suscitare rilievi di
  incostituzionalità e dunque la disposizione ivi prevista
  potrebbe essere opportunamente modificata.  In ordine poi alla
  fattispecie della violenza di gruppo ricorda che quanto
  previsto dalla proposta di legge n. 2576 tiene conto di quanto
  già stabilito nel provvedimento esaminato nella X legislatura,
  riferendosi altresì a fattispecie analoghe di reati commessi
  con il concorso di più persone.  Dopo aver dichiarato di
  condividere quanto previsto in ordine alla procedibilità,
  giudica positivamente il profilo concernente l'irrevocabilità
  della querela.  Alla luce di tali considerazioni non ritiene
  necessario un lungo lavoro per procedere ad una corretta
  formulazione del testo, posto che il dibattito ha già
  evidenziato gli aspetti problematici del provvedimento.
  Occorre quindi valorizzare la volontà di procedere in tempi
  brevi all'approvazione della legge sulla violenza sessuale da
  troppo tempo attesa dalle donne.  Sottolinea a tale proposito
  lo spirito che ha caratterizzato la proposta di legge n.
  2576.
 
     Alessandra MUSSOLINI (gruppo alleanza nazionale)
  relatore,  replicando, rileva che il dibattito ha già
  manifestato i profili problematici delle proposte di legge
  all'ordine del giorno ovvero le questioni concernenti la
  procedibilità del reato a querela di parte o d'ufficio,
  l'unificazione delle ipotesi di violenza sessuale in una unica
  fattispecie, la violenza di gruppo, la riduzione della pena
  per le ipotesi di lieve entità.  Sottolinea poi la volontà di
  procedere ad una sollecita approvazione della proposta di
  legge n. 2576, fermo restando che alcune disposizioni possono
  essere meglio formulate.  E' necessario che il Parlamento
  assuma l'impegno di varare al più presto una normativa
  adeguata per dare risposte alla diffusione del fenomeno della
  violenza sessuale, rispetto anche a soggetti, come le donne e
  i minori, che non sempre riescono a reagire.  Propone quindi di
  assumere la proposta di legge n. 2576 come testo base per il
  prosieguo dell'esame, proponendo di avviare altresì la
  procedura per il trasferimento alla sede redigente del
 
                              Pag. 11
 
  progetto di legge, così da consentire anche
  all'Assemblea di assumere una posizione di responsabilità
  sulla delicata materia in discussione.
     Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
  Edilberto RICCIARDI, replicando, rileva che il Governo
  condivide le motivazioni delle proposte di legge in esame
  sottolineando la necessità di una normativa adeguata in
  materia di violenza sessuale.  La diversa collocazione delle
  nuove fattispecie incriminatrici proposta nei provvedimenti va
  giudicata favorevolmente posto che la violenza sessuale
  rappresenta un reato contro la persona oltreché contro la
  libertà sessuale.  Il dibattito ha già evidenziato gli aspetti
  problematici da valutare in maniera adeguata.  Peraltro le
  soluzioni indicate dalla proposta di legge n. 2576 sono in
  linea di massima conformi alla posizione del Governo.  D'altra
  parte alcuni aspetti meritano un adeguato approfondimento.  In
  particolare circa la procedibilità a querela di parte o di
  ufficio dovrebbe essere meglio determinata la fattispecie che
  prevede la procedibilità d'ufficio se il fatto è commesso da
  un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
  Un altro aspetto che merita il necessario approfondimento
  concerne l'ammissione della persona offesa al gratuito
  patrocinio a spese dello Stato.  Tale elemento potrebbe
  manifestare rilievi di incostituzionalità poiché si
  ammetterebbe al gratuito patrocinio anche chi dispone di
  sufficienti risorse economiche: si chiede quindi se tale
  disposizione costituisca un vantaggio o uno svantaggio.  Circa
  l'articolo 3 della proposta di legge n. 2576 ritiene troppo
  ampia l'attribuzione di una eccessiva discrezionalità al
  giudice in ordine alla valutazione delle ipotesi di lieve
  entità, laddove tale fattispecie può apparire troppo generica.
  Riservandosi di intervenire nel corso del successivo
  iter  del provvedimento, concorda con la proposta del
  relatore di assumere il progetto di legge n. 2576 quale testo
  base per il prosieguo dell'esame.  Condivide altresì la
  proposta di richiedere il trasferimento alla sede redigente
  del provvedimento così da favorire un esame sollecito dello
  stesso anche in Assemblea.
 
     Tiziana MAIOLO,  presidente,  dichiara concluso
  l'esame preliminare delle proposte di legge all'ordine del
  giorno, ricordando che il relatore Mussolini ha proposto di
  assumere quale testo base per il prosieguo dell'esame la
  proposta di legge n. 2576.
     La Commissione delibera quindi di assumere quale testo
  base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge n.
  2576.
 
     Tiziana MAIOLO,  presidente,  constatando che non
  vi sono obiezioni sulla proposta del relatore di avviare la
  procedura per il tresferimento alla sede redigente della
  proposta di legge n. 2576, assunta come testo base, avverte
  che la richiesta di trasferimento del provvedimento alla sede
  redigente sarà trasmessa al Presidente della Camera una volta
  verificata la sussistenza dei requisiti dell'articolo 96,
  comma 2, del regolamento.
 
     La seduta termina alle 16.
 
DATA=950706 FASCID=SMC12-188 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=02 SEDE=RE NSTA=0188 TOTPAG=0035 TOTDOC=0015 NDOC=0005 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C2 D FSR PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0012 RIGFIN=001 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=12 SORTRES=9507063 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00188 SORTNAV=59507060 00188 b00000 ZZSMC188 NDOC0005 TIPDOCB DOCTIT0005 NDOC0005



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