| La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge
all'ordine del giorno.
Tiziana MAIOLO, presidente, avverte che è stato
richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna
sia assicurata anche attraverso la trasmissione degli stessi
mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non
essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.
Gabriella PISTONE (gruppo rifondazione
comunista-progressisti), intendendo formulare alcune
valutazioni generali e riservandosi di intervenire
successivamente sul contenuto dei singoli articoli dei
progetti di legge in esame, fa presente di non aver
sottoscritto la proposta di legge n. 2576. Tale provvedimento
nasce da una obiettiva esigenza, ovvero quella di prevedere
norme adeguate contro la violenza sessuale, facendo però
seguito all'appello formulato dal periodico "Anna" che ha
contribuito alla presentazione della suddetta proposta di
legge: tale iniziativa non è condivisibile poiché rappresenta
una operazione in qualche modo propagandistica poiché, pur il
provvedimento essendo caratterizzato da una enorme valenza, la
disciplina ivi prevista non si inserisce in un vuoto
legislativo, come invece ha sottolineato il periodico "Anna".
La proposta di legge n. 2576 innanzitutto sposta la
collocazione dei reati di violenza sessuale tra i delitti
contro la persona: tale diversa collocazione risulta un dato
culturalmente acquisito ma non ancora giuricamente rilevante.
Dopo aver ricordato che il suo gruppo ha presentato proposte
di legge in materia di violenza sessuale sia alla Camera che
al Senato, rileva che la proposta di legge n. 2576 prevede un
inasprimento delle pene previste dal codice Rocco, elemento
questo discutibile. Ritiene poi che la materia della violenza
sessuale contro i minori non dovrebbe essere affrontata
nell'ambito dei provvedimenti all'ordine del giorno ma
disciplinata in altra sede. La violenza contro i minori
costituisce un reato assai diverso da quello concernente la
violenza sessuale poiché nel primo caso si tratta di devianza
e non di violenza: quindi le due questioni debbono essere
affrontate separatamente. Dopo aver ribadito alcune
perplessità sulla questione concernente l'inasprimento delle
pene, sottolinea la delicatezza di quanto previsto
dall'articolo 3 della proposta di legge n. 2576 laddove si
prevede la riduzione della pena alla metà per le ipotesi di
lieve entità: a tale proposito appare eccessivamente
discrezionale la valutazione affidata al giudice circa tale
aspetto. Auspica quindi un confronto sereno sul merito delle
proposte di legge in esame attraverso un sollecito iter
delle stesse, senza contrapposizioni con altri provvedimenti
all'esame della Commissione come il progetto di legge in
materia di custodia cautelare. Si rammarica a tale proposito
per l'intervento svolto dal deputato Serafini nella seduta di
ieri poiché il provvedimento sulla custodia cautelare e quello
sulla violenza sessuale non sono in concorrenza ma possono
percorrere un iter parallelo.
Luigi SARACENI (gruppo progressisti-federativo),
auspicando una sollecita approvazione del provvedimento in
materia di violenza sessuale, ricorda di aver sottoscritto la
proposta di legge n. 2576 seppur con talune riserve. Fa quindi
presente che spesso procedere alla configurazione astratta dei
titoli di reato non sempre risulta un metodo equo, poiché non
necessariamente si riesce a tener conto della realtà
effettiva. Spesso quindi sarebbe auspicabile una maggiore
flessibilità della fattispecie penale. Rileva poi che è un
merito delle donne l'aver qualificato il reato di violenza
sessuale quale fattispecie gravissima, seconda solo
all'omicidio. Circa poi il merito della proposta di legge n.
2576 giudica assai discutibile quanto previsto all'articolo 3
laddove si prevede la
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riduzione della pena per le ipotesi di violenza sessuale di
lieve entità. Non appare poi equa l'equiparazione tra la
violenza effettiva e quella presunta, profilo questo che
potrebbe suscitare rilievi di incostituzionalità. La proposta
di legge afferma poi il principio della procedibilità a
querela di parte, pur stabilendo molte deroghe a tale
principio. L'irrevocabilità della querela può determinare
conseguenze di tipo negativo o positivo. Un ulteriore profilo
da meglio configurare concerne poi la fattispecie della
violenza di gruppo. Sottopone quindi tali rilievi critici
all'attenzione della Commissione, pur condividendo nella
sostanza il testo contenuto nella proposta di legge n.
2576.
Raffaele DELLA VALLE (gruppo forza Italia), dopo aver
sottolineato l'importanza delle proposte di legge in esame,
essendo da molto tempo auspicata una nuova normativa
concernente i reati di violenza sessuale, intende sottoporre
alla Commissione alcune valutazioni di tipo tecnico in ordine
alla proposta di legge n. 2576, che presenta notevoli affinità
rispetto al testo già discusso nella X legislatura. Tale
provvedimento presenta quattro diversi filoni: il primo
relativo a nuove fattispecie di reato, il secondo concernente
la procedibilità processuale, il terzo afferente gli effetti
penali, il quarto concernente la tutela della riservatezza
della persona offesa. Sotto il primo profilo la proposta di
legge n. 2576 abroga, nel titolo nono del codice penale
relativo ai delitti contro la moralità pubblica e il buon
costume, l'intero capo dedicato ai delitti contro la libertà
personale, unificando nell'unica fattispecie della violenza
sessuale il delitto della violenza carnale e il delitto di
atti di libidine violenti. A tale proposito, anche al fine di
eliminare problemi interpretativi che caratterizzano la
giurisprudenza in materia, occorre attribuire al giudice il
potere di valutare in maniera graduale la fattispecie di
reato. Tale graduazione della pena potrà consentire di
contemperare i diversi interessi in campo: a tale finalità
risponde l'esigenza di attribuire al magistrato una
sufficiente discrezionalità nella valutazione del fatto. Circa
poi l'attività sessuale dei minorenni il codice vigente
prevede che il minorenne fino a quattordici anni non possa
avere rapporti sessuali; gli atti sessuali commessi con il
minore che ha compiuto quattordici anni ma non ancora sedici
anni sono invece puniti ex articolo 519 comma 2 del codice
penale. La proposta di legge n. 2576 ritiene non punibili gli
atti sessuali con il minore di sedici anni consenziente.
L'effetto complessivo del provvedimento è quello di escludere
la rilevanza penale dei rapporti sessuali con il minore
consenziente che abbia più di quattordici anni. In tal modo,
se da una parte si tutela la libertà sessuale dei minori,
dall'altra si rischia di perdere di vista un altro bene ovvero
le condizioni di equilibrio con cui il minore può esprimere la
propria sessualità. In Svezia si prevede la non punibilità per
i rapporti sessuali con il minore che abbia più di quindici
anni: dunque l'età dei quattordici anni rappresenta un'età a
rischio. Auspica quindi che tale aspetto sia valutato nella
maniera adeguata. Circa poi la procedibilità del reato, la
proposta di legge n. 2576 prevede una procedibilità a querela
di parte e anche di ufficio. Ritiene però che soltanto
l'individuo possa giudicare quando azionare determinati
meccanismi processuali rispetto a situazioni di cui la persona
è padrona: dunque risulta più opportuno prevedere una
procedibilità a querela di parte. A tale proposito appare
assai discutibile quanto previsto dall'articolo 6 della
proposta di legge n. 2576 laddove si prevede la procedibilita
di ufficio, qualora, nel corso del procedimento, siano
acquisiti elementi a carico dell'imputato per fatti della
stessa specie: tale elemento appare assai discutibile perché
in tal modo si farebbe riferimento a situazioni che non
riguardano la fattispecie principale da sanzionare. Pur
giudicando sostanzialmente favorevole il contenuto della
proposta di legge n. 2576, si riserva ulteriori valutazioni
nel corso del successivo iter del provvedimento
preannunciando anche la presentazione di emendamenti. E'
opportuno infatti valutare adeguatamente il contenuto del
testo così da procedere ad una
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formulazione tecnicamente corretta dello stesso attraverso il
necessario approfondimento.
Tiziana MAIOLO, presidente, essendo imminente
l'inizio di votazioni in Assemblea, sospende la seduta, che
riprenderà non appena saranno terminati i lavori dell'Aula.
La seduta, sospesa alle 15,25, è ripresa alle
15,35.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO (gruppo
progressisti-federativo), riferendosi ai rilievi formulati nel
dibattito, fa presente che l'articolo 3 della proposta di
legge n. 2576 introduce un'unica fattispecie di violenza
sessuale abrogando le tre ipotesi di reato di violenza
sessuale oggi vigenti. Rileva poi che il provvedimeno non ha
voluto prevedere una pena più alta di quella oggi vigente per
sanzionare il delitto di violenza carnale. La previsione di
tale pena per la violenza sessuale consente però di evitare il
patteggiamento. Dichiara quindi di condividere alcuni rilievi
formulati circa l'attribuzione al giudice di una eccessiva
discrezionalità in ordine alla valutazione dei casi di lieve
entità laddove la pena risulta diminuita sino alla metà,
nonché del disvalore del fatto anche in relazione al
patteggiamento. La soluzione prevista dall'articolo 3 della
proposta di legge n. 2576 consente di venir incontro a due
esigenze: la prima risiede nella unificazione delle
fattispecie oggi vigenti in un unico delitto di violenza
sessuale; la seconda è rappresentata dall'esigenza di evitare
il patteggiamento. Dopo aver ricordato che i firmatari della
proposta di legge n. 2576 hanno ritenuto di affrontare il tema
della violenza presunta in libertà di coscienza, fa presente
che quanto previsto in ordine a tale tema è finalizzato ad
evitare una qualche soggezione tra i soggetti dell'atto
sessuale: auspica a tale proposito una soluzione unitaria in
ordine alle problematiche poste da tale fattispecie. Circa poi
l'obbligo per l'indagato di essere sottoposto ad accertamenti
per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili,
si rende conto che tale aspetto potrebbe suscitare rilievi di
incostituzionalità e dunque la disposizione ivi prevista
potrebbe essere opportunamente modificata. In ordine poi alla
fattispecie della violenza di gruppo ricorda che quanto
previsto dalla proposta di legge n. 2576 tiene conto di quanto
già stabilito nel provvedimento esaminato nella X legislatura,
riferendosi altresì a fattispecie analoghe di reati commessi
con il concorso di più persone. Dopo aver dichiarato di
condividere quanto previsto in ordine alla procedibilità,
giudica positivamente il profilo concernente l'irrevocabilità
della querela. Alla luce di tali considerazioni non ritiene
necessario un lungo lavoro per procedere ad una corretta
formulazione del testo, posto che il dibattito ha già
evidenziato gli aspetti problematici del provvedimento.
Occorre quindi valorizzare la volontà di procedere in tempi
brevi all'approvazione della legge sulla violenza sessuale da
troppo tempo attesa dalle donne. Sottolinea a tale proposito
lo spirito che ha caratterizzato la proposta di legge n.
2576.
Alessandra MUSSOLINI (gruppo alleanza nazionale)
relatore, replicando, rileva che il dibattito ha già
manifestato i profili problematici delle proposte di legge
all'ordine del giorno ovvero le questioni concernenti la
procedibilità del reato a querela di parte o d'ufficio,
l'unificazione delle ipotesi di violenza sessuale in una unica
fattispecie, la violenza di gruppo, la riduzione della pena
per le ipotesi di lieve entità. Sottolinea poi la volontà di
procedere ad una sollecita approvazione della proposta di
legge n. 2576, fermo restando che alcune disposizioni possono
essere meglio formulate. E' necessario che il Parlamento
assuma l'impegno di varare al più presto una normativa
adeguata per dare risposte alla diffusione del fenomeno della
violenza sessuale, rispetto anche a soggetti, come le donne e
i minori, che non sempre riescono a reagire. Propone quindi di
assumere la proposta di legge n. 2576 come testo base per il
prosieguo dell'esame, proponendo di avviare altresì la
procedura per il trasferimento alla sede redigente del
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progetto di legge, così da consentire anche
all'Assemblea di assumere una posizione di responsabilità
sulla delicata materia in discussione.
Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Edilberto RICCIARDI, replicando, rileva che il Governo
condivide le motivazioni delle proposte di legge in esame
sottolineando la necessità di una normativa adeguata in
materia di violenza sessuale. La diversa collocazione delle
nuove fattispecie incriminatrici proposta nei provvedimenti va
giudicata favorevolmente posto che la violenza sessuale
rappresenta un reato contro la persona oltreché contro la
libertà sessuale. Il dibattito ha già evidenziato gli aspetti
problematici da valutare in maniera adeguata. Peraltro le
soluzioni indicate dalla proposta di legge n. 2576 sono in
linea di massima conformi alla posizione del Governo. D'altra
parte alcuni aspetti meritano un adeguato approfondimento. In
particolare circa la procedibilità a querela di parte o di
ufficio dovrebbe essere meglio determinata la fattispecie che
prevede la procedibilità d'ufficio se il fatto è commesso da
un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
Un altro aspetto che merita il necessario approfondimento
concerne l'ammissione della persona offesa al gratuito
patrocinio a spese dello Stato. Tale elemento potrebbe
manifestare rilievi di incostituzionalità poiché si
ammetterebbe al gratuito patrocinio anche chi dispone di
sufficienti risorse economiche: si chiede quindi se tale
disposizione costituisca un vantaggio o uno svantaggio. Circa
l'articolo 3 della proposta di legge n. 2576 ritiene troppo
ampia l'attribuzione di una eccessiva discrezionalità al
giudice in ordine alla valutazione delle ipotesi di lieve
entità, laddove tale fattispecie può apparire troppo generica.
Riservandosi di intervenire nel corso del successivo
iter del provvedimento, concorda con la proposta del
relatore di assumere il progetto di legge n. 2576 quale testo
base per il prosieguo dell'esame. Condivide altresì la
proposta di richiedere il trasferimento alla sede redigente
del provvedimento così da favorire un esame sollecito dello
stesso anche in Assemblea.
Tiziana MAIOLO, presidente, dichiara concluso
l'esame preliminare delle proposte di legge all'ordine del
giorno, ricordando che il relatore Mussolini ha proposto di
assumere quale testo base per il prosieguo dell'esame la
proposta di legge n. 2576.
La Commissione delibera quindi di assumere quale testo
base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge n.
2576.
Tiziana MAIOLO, presidente, constatando che non
vi sono obiezioni sulla proposta del relatore di avviare la
procedura per il tresferimento alla sede redigente della
proposta di legge n. 2576, assunta come testo base, avverte
che la richiesta di trasferimento del provvedimento alla sede
redigente sarà trasmessa al Presidente della Camera una volta
verificata la sussistenza dei requisiti dell'articolo 96,
comma 2, del regolamento.
La seduta termina alle 16.
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