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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


113636
SMC0188-0013
Bollettino Giunte e Commissioni n. 188 del 6 luglio 1995 - edizione definitiva - (SMC12-188)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.27 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. LAVCOMM
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 30, 31 e 32 DEL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE E DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 31.
Giovedì 6 luglio 1995. - Presidenza del Presidente Francesco FORMENTI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC060795 ZZSMC950706 ZZSMC000795 ZZSMC000095 ZZSMC188 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC8 ZZRE
       Sostituire l'articolo 31 con il seguente:
                         Art.  31.
             (Garanzie e coperture assicurative).
     1.  L'esecutore dei lavori, al momento della stipula del
  contratto, è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria
  bancaria o assicurativa del 10 per cento dell'importo dei
  lavori a base d'appalto.  La mancata costituzione della
  garanzia determina la revoca dell'affidamento,
  l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al
  concorrente che segue nella graduatoria.  La garanzia copre i
  danni subiti dall'Amministrazione per il mancato o parziale
  adempimento e cessa di avere effetto dalla data di
  approvazione del certificato di collaudo o, in mancanza,
  decorsi i termini di cui all'articolo 32, comma 5.
 
                              Pag. 28
 
     2.  L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire,
  contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista
  dall'articolo 32, comma 1, una garanzia fidejussoria bancaria
  o assicurativa di pari importo, gradualmente diminuita in
  corso d'opera, secondo le modalità definite con il regolamento
  di cui all'articolo 2 comma 2.
     3.  L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare
  prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che
  tenga indenni gli enti committenti dai rischi di esecuzione
  qualunque ne sia la causa, salvo quelli derivanti da errori di
  progettazione, cause di forza maggiore o azioni dolose di
  terzi.  La polizza deve prevedere anche la garanzia di
  responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
  lavori, sino alla data di ultimazione degli stessi.
     4.  Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1,
  disciplina per categorie di opere e importo delle medesime,
  l'obbligo dell'esecutore di prestare polizza di responsabilità
  civile decennale a copertura dei rischi di cui all'articolo
  1669 del codice civile.
     5.  I soggetti incaricati della progettazione devono essere
  muniti, all'atto del conferimento dell'incarico, di una
  polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti dallo
  svolgimento dell'attività professionale di competenza, per
  tutta la durata dei lavori e sino alla data di approvazione
  del certificato di collaudo.  La polizza deve prevedere un
  massimale adeguato da fissare con regolamento di cui
  all'articolo 2, comma 1, per coprire eventuali nuovi costi di
  progettazione che l'ente aggiudicatore abbia a sopportare per
  errori ed omissioni progettuali.  L'Amministrazione appaltante
  ha azione diretta nei confronti della società di
  assicurazione.
  31. 1.
  Odorizzi, Domenico Basile, Perale, Paola Martinelli.
     a)  Al comma 1
       1) al primo periodo sostituire la parola  "10"   con
  la seguente:  "15".
       2) dopo il primo periodo, inserire il seguente:
     "In caso di ribasso d'asta superiore al 25 per cento,
  la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti
  percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta
  percentuale di ribasso".
  31. 30.
                                                     Governo.
       All'articolo 31, premettere il seguente comma:
     01.  L'offerta da presentare per l'affidamento
  dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una
  cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da
  prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
  La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per
  volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al
  momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  Ai non
  aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta
  l'aggiudicazione.
  31. 32.
                                                 Il relatore.
       Al comma 1 dopo  garanzia fidejussoria del
  sostituire  10 per cento  con  5 per cento.
  31. 2.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Al comma 1 dopo  garanzia fidejussoria del
  sostituire  10 per cento  con  6 per cento.
  31. 3.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Al comma 1 dopo  garanzia fidejussoria del
  sostituire  10 per cento  con  7 per cento.
  31. 4.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
 
                              Pag. 29
 
       Al comma 1 dopo  garanzia fidejussoria del
  sostituire  10 per cento  con  8 per cento.
  31. 5.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Al comma 1 dopo  garanzia fidejussoria del
  sostituire  10 per cento  con  9 per cento.
  31. 6.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Al comma 1 dopo  all'articolo 29, ovvero trascorsi
  sostituire  tre  con  6.
  31. 9.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Al comma 1 dopo  all'articolo 29, ovvero trascorsi
  sostituire  tre  con  5.
  31. 8.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Al comma 1 dopo  all'articolo 29, ovvero trascorsi
  sostituire  tre  con  4.
  31. 7.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il
  seguente:  In caso di ribasso d'asta superiore al 25 per
  cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti
  percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta
  percentuale di ribasso.
  31. 31.
                                                    Relatore.
       Al comma 1 dopo  da parte della stazione appaltante.
  Il  sostituire  decreto  con  regolamento.
  31. 10.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Al comma 2 sopprimere le parole:  errori di
  progettazione, insufficienze di progettazione, azioni di terzi
  o.
  31. 11.
                                                    Formenti.
       Al comma 2 dopo  salvo quelli derivanti da
  sostituire  errori di progettazione, insufficienze di
  progettazione  con  errori o omissioni di
  progettazione.
  31. 12.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Al comma 3 dopo  Per i lavori individuati dal
  sostituire  decreto  con  regolamento.
  31. 13.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Sopprimere il comma 4.
  *31. 16.
                                                    Formenti.
       Sopprimere il comma 4.
  *31. 21.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Al comma 4, primo periodo, premettere le seguenti
  parole:  Per tutti i lavori di un ammontare superiore a
  1.000.000 di ECU, IVA esclusa.
  31. 20.
                                   Odorizzi, Domenico Basile.
 
                              Pag. 30
 
       Al comma 4, primo periodo, premettere le seguenti
  parole:  Per tutti i lavori di un ammontare superiore a
  1.000.000 di ECU, IVA esclusa.
  * 31. 26.
                                                    Pasinato.
       Al comma 4, sostituire:  Il progettista o i
  progettisti  con:  I soggetti.
  31. 14.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Al comma 4, dopo:  incaricati della progettazione
  sopprimere:  definitiva ed.
  31. 15.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Al comma 4, terza riga, dopo le parole:  devono
  essere muniti  inserire le seguenti:  limitatamente ai
  soli incarichi relativi ad opere per un ammontare superiore a
  un milione di ECU, IVA esclusa.
  31. 17.
  Paola Martinelli, Cherio, Domenico Basile, Odorizzi,
  Perale.
       Sostituire l'ultimo periodo del comma 4 con il
  seguente:
     La garanzia è prestata per un massimale non superiore
  al doppio del valore dell'incarico professionale affidato.
     Il progettista può stipulare una polizza assicurativa
  cumulativa per la copertura di tutti i lavori fino a 2.500.000
  ECU, IVA esclusa, con un massimale di 1.000.000 di ECU.
  * 31. 19.
                                   Odorizzi, Domenico Basile.
       Sostituire il comma 4 con il seguente:  La garanzia è
  prestata per un massimale non superiore al doppio del valore
  dell'incarico professionale affidato.
     Il progettista può stipulare una polizza assicurativa
  cumulativa per la copertura di tutti i lavori fino a 2.500.000
  ECU, IVA esclusa, con un massimale di 1.000.000 di ECU.
  * 31. 22.
                                                    Pasinato.
       Alla fine del comma 4, le parole:  La garanzia è
  comunque prestata per un massimale non inferiore al doppio del
  valore dell'incarico professionale affidato e non superiore a
  dieci volte il medesimo valore, secondo quanto richiesto dalla
  stazione appaltante  sono sostituite dalle seguenti:  la
  garanzia è comunque prestata per un massimale non superiore al
  doppio del valore dell'incarico professionale affidato.
  31. 25.
  Paola Martinelli, Cherio, Odorizzi, Domenico Basile,
  Perale.
       Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole:
  doppio del  e sostituire alla parola:  dieci  la
  parola:  due.
  31. 23.
  Domenico Basile, Martinat, Messa, Cecconi, Mazzocchi,
  Scalisi, Zaccheo, Alemanno, Canavese, Odorizzi, Perale,
  Cherio, Paola Martinelli.
       Alla fine del comma 4, aggiungere le seguenti parole:
  in relazione alla complessità dell'opera.
  31. 18.
  Paola Martinelli, Cherio, Odorizzi, Domenico Basile,
  Perale.
       Sopprimere il comma 5.
  31. 28.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
 
                              Pag. 31
 
       Al comma 5, sopprimere le parole:  o di prestatori di
  servizi di progettazione o di supporto di cui all'articolo 17,
  comma 1, lettera  f).
  31. 24.
                                                    Formenti.
       Sopprimere il comma 7.
  31. 27.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Sopprimere il comma 6.
  31. 29.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
 
DATA=950706 FASCID=SMC12-188 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=08 SEDE=RE NSTA=0188 TOTPAG=0035 TOTDOC=0015 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0011 COMM=C8 D TX PAGINIZ=0027 RIGINIZ=042 PAGFIN=0031 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=27 PAGEFIN=31 SORTRES=9507063 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00188 SORTNAV=59507060 00188 b00000 ZZSMC188 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0011 NDOC0011



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