| Sostituire l'articolo 32 con il seguente:
Art. 32.
(Piani di sicurezza).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, è
adottato un regolamento in materia di piani di sicurezza nei
cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24
giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di
recepimento.
2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del
contratto di appalto o di concessione e deve essere consegnato
all'Amministrazione prima della stipula del contratto ed entro
perentorio termine, fissato dall'Amministrazione, pena la
revoca dell'aggiudicazione. Il direttore di cantiere è
responsabile dell'osservanza del piano di sicurezza.
3. L'appaltatore è obbligato ad aggiornare e coordinare il
piano di sicurezza di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'appaltatore.
4. La grave violazione del piano da parte dell'appaltatore
o del concessionario, previa formale costituzione in mora
dell'interessato da parte del responsabile del procedimento,
può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque
deve essere comunicata all'Osservatorio di cui all'articolo 3,
ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione di cui
all'articolo 15, comma 12 da parte del competente organo di
qualificazione.
5. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo
la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
1, se privi del piano di sicurezza, sono nulli. I contratti in
corso alla medesima data, se privi del piano di sicurezza,
sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1.
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, ai fini della applicazione degli
articoli 19 e 35 della medesima legge, la dimensione numerica
prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
nei cantieri di opere o lavori pubblici è determinata sulla
base del numero dei lavoratori mediamente occupati
nell'impresa principale e di quelli occupati nelle imprese
subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle
categorie prevalenti, e secondo le condizioni e i criteri
stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nel
quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze
sindacali.
32. 1.
Odorizzi, Domenico Basile, Perale, Paola Martinelli.
Pag. 32
Al comma 2, dopo: parte integrante del contratto di
appalto aggiungere: o di concessione.
32. 3.
Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
Al comma 2, sostituire: Il direttore di cantiere
controlla la osservanza del piano di sicurezza con: Il
direttore dei lavori è responsabile dell'osservanza del piano
di sicurezza da parte dell'appaltatore o di eventuali
subappaltatori.
32. 2.
Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
Al comma 3, sostituire le parole: i piani di
sicurezza di tutte le imprese con le seguenti parole:
l'aggiornamento dei piani di sicurezza di tutte le imprese
subappaltatrici.
32. 4.
Pulcini.
Al comma 4, sopprimere le parole: gravi o.
32. 5.
Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
Al comma 5, sostituire: sei mesi con: 3
mesi.
32. 6.
Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
Al comma 5, sostituire: sei mesi con: 4
mesi.
32. 7.
Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
Al comma 5, sostituire: sei mesi con: 5
mesi.
32. 8.
Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
Dopo il punto 5, aggiungere il seguente punto
5- bis:
5- bis. Il decreto di cui al comma 1 prevede le
modalità per integrare i piani di sicurezza relativi ai
contratti d'appalto o di concessione stipulati
antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento
stesso.
32. 9.
Canavese, Domenico Basile, Paola Martinelli.
Sopprimere il comma 6.
32. 10.
Pulcini.
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32- bis.
(Norme acceleratorie in materia
di contenzioso).
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in
materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo
economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in
ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo
contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce
immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori
e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito
l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta
giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui
sopra, proposta motivata di accordo bonario.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui
sopra, delibera in merito con provvedimento
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motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto
dall'affidatario.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di
affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata
pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo
21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono
essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data
dell'ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto
controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai
quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza,
i controinteressati e l'amministrazione resistente possono
chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine
il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa
che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito
dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già
fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il
presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una
nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e
autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a
quindici giorni prima dell'udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in
materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle controversie relative ai lavori appaltati o
concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
32. 01.
Il Relatore.
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