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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


113637
SMC0188-0014
Bollettino Giunte e Commissioni n. 188 del 6 luglio 1995 - edizione definitiva - (SMC12-188)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.31 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. LAVCOMM
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 30, 31 e 32 DEL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE E DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 32.
Giovedì 6 luglio 1995. - Presidenza del Presidente Francesco FORMENTI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC060795 ZZSMC950706 ZZSMC000795 ZZSMC000095 ZZSMC188 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC8 ZZRE
       Sostituire l'articolo 32 con il seguente:
                         Art.  32.
                    (Piani di sicurezza).
       1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su
  proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
  della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni
  sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, è
  adottato un regolamento in materia di piani di sicurezza nei
  cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del
  Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24
  giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di
  recepimento.
     2.  Il piano di sicurezza forma parte integrante del
  contratto di appalto o di concessione e deve essere consegnato
  all'Amministrazione prima della stipula del contratto ed entro
  perentorio termine, fissato dall'Amministrazione, pena la
  revoca dell'aggiudicazione.  Il direttore di cantiere è
  responsabile dell'osservanza del piano di sicurezza.
     3.  L'appaltatore è obbligato ad aggiornare e coordinare il
  piano di sicurezza di tutte le imprese operanti nel cantiere,
  al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
  subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
  presentato dall'appaltatore.
     4.  La grave violazione del piano da parte dell'appaltatore
  o del concessionario, previa formale costituzione in mora
  dell'interessato da parte del responsabile del procedimento,
  può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque
  deve essere comunicata all'Osservatorio di cui all'articolo 3,
  ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione di cui
  all'articolo 15, comma 12 da parte del competente organo di
  qualificazione.
     5.  I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo
  la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
  1, se privi del piano di sicurezza, sono nulli.  I contratti in
  corso alla medesima data, se privi del piano di sicurezza,
  sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi,
  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
  di cui al comma 1.
     6.  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della
  legge 20 maggio 1970, n. 300, ai fini della applicazione degli
  articoli 19 e 35 della medesima legge, la dimensione numerica
  prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
  nei cantieri di opere o lavori pubblici è determinata sulla
  base del numero dei lavoratori mediamente occupati
  nell'impresa principale e di quelli occupati nelle imprese
  subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle
  categorie prevalenti, e secondo le condizioni e i criteri
  stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nel
  quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze
  sindacali.
  32. 1.
  Odorizzi, Domenico Basile, Perale, Paola Martinelli.
 
                              Pag. 32
 
       Al comma 2, dopo:  parte integrante del contratto di
  appalto  aggiungere:  o di concessione.
  32. 3.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Al comma 2, sostituire:  Il direttore di cantiere
  controlla la osservanza del piano di sicurezza  con:  Il
  direttore dei lavori è responsabile dell'osservanza del piano
  di sicurezza da parte dell'appaltatore o di eventuali
  subappaltatori.
  32. 2.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Al comma 3, sostituire le parole:  i piani di
  sicurezza di tutte le imprese  con le seguenti parole:
  l'aggiornamento dei piani di sicurezza di tutte le imprese
  subappaltatrici.
  32. 4.
                                                     Pulcini.
       Al comma 4, sopprimere le parole:  gravi o.
  32. 5.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Al comma 5, sostituire:  sei mesi  con:  3
  mesi.
  32. 6.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Al comma 5, sostituire:  sei mesi  con:  4
  mesi.
  32. 7.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Al comma 5, sostituire:  sei mesi  con:  5
  mesi.
  32. 8.
  Martinat, Domenico Basile, Alemanno, Cecconi, Matteoli,
  Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.
       Dopo il punto 5, aggiungere il seguente punto
  5- bis:
     5- bis.  Il decreto di cui al comma 1 prevede le
  modalità per integrare i piani di sicurezza relativi ai
  contratti d'appalto o di concessione stipulati
  antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento
  stesso.
  32. 9.
  Canavese, Domenico Basile, Paola Martinelli.
       Sopprimere il comma 6.
  32. 10.
                                                     Pulcini.
       Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
                      Art.  32- bis.
               (Norme acceleratorie in materia
                       di contenzioso).
     1.  Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui
  all'articolo 2, comma 2, lettere  a)  e  b),  in
  materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
  dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo
  economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in
  ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo
  contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce
  immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori
  e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito
  l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta
  giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui
  sopra, proposta motivata di accordo bonario.
  L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui
  sopra, delibera in merito con provvedimento
 
                              Pag. 33
 
  motivato.  Il verbale di accordo bonario è sottoscritto
  dall'affidatario.
     2.  I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di
  affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata
  pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo
  21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono
  essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data
  dell'ordinanza di sospensione.
     3.  Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto
  controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai
  quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza,
  i controinteressati e l'amministrazione resistente possono
  chiedere che la questione venga decisa nel merito.  A tal fine
  il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa
  che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito
  dell'istanza.  Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già
  fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il
  presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una
  nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e
  autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a
  quindici giorni prima dell'udienza stessa.
     4.  Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in
  materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
     5.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
  anche alle controversie relative ai lavori appaltati o
  concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della
  presente legge.
  32. 01.
                                                 Il Relatore.
 
                              Pag. 34
 
 
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