| 113843 | |
| STA0212-0083 | |
| Stenografico d'Aula n. 212 del 6 luglio 1995 (STA12-212)
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| (suddiviso in 260 Unità Documento)
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Unità Documento n.83 (che inizia a pag.12806 dello stampato)
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| (il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.8)
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| SEGUITO DISCUSSIONE: C2549, C141, C181, C221, C227, C264,
C265, C276, C313, C314, C321, C367, C421, C422, C440, C452,
C519, C626, C710, C711, C712, C782, C819, C838, C844, C906,
C1048, C1055, C1067, C1101, C1105, C1106, C1138, C1387, C1408,
C1447, C1514, C1564, C1606, C1691, C1723, C1784, C1939, C1950,
C1983, C2015, C2047, C2049, C2067, C2095, C2108, C2153, C2155,
C2179, C2214, C2301, C2326, C2332, C2433, C2463, C2520, C2539,
C2570.
LAVASS
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| ...SEGUITO DISCUSSIONE: C2549, C141, C181, C221, C227, C264,
C265, C276, C313, C314, C321, C367, C421, C422, C440, C452,
C519, C626, C710, C711, C712, C782, C819, C838, C844, C906,
C1048, C1055, C1067, C1101, C1105, C1106, C1138, C1387, C1408,
C1447, C1514, C1564, C1606, C1691, C1723, C1784, C1939, C1950,
C1983, C2015, C2047, C2049, C2067, C2095, C2108, C2153, C2155,
C2179, C2214, C2301, C2326, C2332, C2433, C2463, C2520, C2539,
C2570.
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| MARCO FABIO SARTORI, Relatore per la maggioranza.
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| PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IRENE PIVETTI
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| ZZSTA ZZRES ZZSTA060795
ZZSTA950706 ZZSTA000795 ZZSTA000095
ZZSTA212
ZZ12 ZZDI ZZLL
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| MARCO FABIO SARTORI, Relatore per la maggioranza.
Signor Presidente, mi sono già espresso in merito al
titolo terzo della riforma del sistema previdenziale in
apertura di discussione. Vorrei però intervenire ora,
integrando quanto ha appena finito di dire l'onorevole
Turci, relatore in Commissione finanze, per l'espressione
del parere sul titolo terzo, approfittando anche del tempo
che mi è concesso per illustrare le linee modificative che
la Commissione lavoro ha assunto nei confronti del parere
della Commissione finanze e nei confronti del testo del
Governo.
Sono due le innovazioni radicali che abbiamo voluto
introdurre e riguardano le imprese assicurative e la
portability dei soggetti nel momento in cui escono
dai fondi pensione dopo un tempo prestabilito, che abbiamo
fissato in tre anni.
Rispetto al parere della Commissione finanze,
Pag. 12807
l'innovazione radicale per quanto riguarda i soggetti
gestori concerne le imprese assicurative. Si tratta di una
grande apertura nei confronti di un soggetto importante
nel panorama della gestione del risparmio delle famiglie
italiane: un soggetto meritevole di grande attenzione,
anche se a volte un po' invadente, che abbiamo voluto
includere tra i gestori perché abbiamo ritenuto che vi
fosse la possibilità di ristabilire pari condizioni
fiscali e normative (quindi gestionali) per tutti i
soggetti che si candidano a gestire questa grande parte
del risparmio italiano (i fondi comuni di investimento, le
SIM, le banche e le assicurazioni). Mi sembra
un'innovazione radicale, rispetto alla quale abbiamo
registrato un ampio accordo e una totale sintonia con i
membri della Commissione finanze. Sarebbe stato un peccato
non tentare (tentativo che peraltro è riuscito) di
includere le imprese assicurative nell'ambito della
gestione dei fondi pensione.
La seconda linea modificativa meritevole di particolare
attenzione riguarda la portability, cioè la
possibilità per il singolo che decida di uscire da un
fondo pensione per accedere ad un altro di trasferire
l'intera quota di sua competenza, anziché, come era stato
stabilito inizialmente, una quota ridotta della
percentuale conferita dal datore di lavoro. In questo caso
si sarebbero creati numerosi problemi, non soltanto
politici ma anche e soprattutto di gestione di queste due
quote separate della percentuale conferita al singolo. Non
abbiamo trovato giustificazioni per mantenere una
impostazione che, velatamente, avrebbe potuto favorire
questo o quel fondo pensione. Abbiamo pertanto deciso di
eliminare questa limitazione alla libertà e di conferire
la portability totale al singolo. Ciò significa, in
sostanza, che chi deciderà di uscire da un fondo pensioni
per accedere ad un altro potrà farlo con tutta la
dotazione economica e senza alcuna limitazione.
La terza linea fondamentale di intervento della
Commissione lavoro sul titolo III è consistita nel ridurre
il tempo minimo di permanenza del singolo nel fondo da 5
anni a 3 anni, con l'unica eccezione dei primi 5 anni di
costituzione del fondo, in cui il
singolo non potrà uscire dallo stesso. Tale scelta è
diretta al consolidamento dei fondi, in quanto si
sarebbero potute determinare difficoltà nel caso di una
fuoriuscita repentina proprio nel momento in cui i fondi
avrebbero dovuto consolidare le proprie posizioni
nell'ambito del mercato della gestione dei fondi stessi.
Concludo il mio intervento con un'ultima osservazione. Nel
testo degli emendamenti che è stato testé distribuito, in
fotocopia, con riguardo all'emendamento 49.13 della
Commissione, al comma 2, lettera c), si deve
correggere il riferimento al comma 2 con quello al comma
2- bis.
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| DATA=950706 FASCID=STA12-212
TIPOSTA=STA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0212
TOTPAG=0086 TOTDOC=0260
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PAGINIZ=0018 RIGINIZ=065 PAGFIN=0019 RIGFIN=054 UPAG=NO
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ZZSTA212 NDOC0083 TIPDOCO DOCTIT0008
NDOC0008
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