Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


113843
STA0212-0083
Stenografico d'Aula n. 212 del 6 luglio 1995 (STA12-212)
(suddiviso in 260 Unità Documento)
Unità Documento n.83 (che inizia a pag.12806 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.8)
SEGUITO DISCUSSIONE: C2549, C141, C181, C221, C227, C264, C265, C276, C313, C314, C321, C367, C421, C422, C440, C452, C519, C626, C710, C711, C712, C782, C819, C838, C844, C906, C1048, C1055, C1067, C1101, C1105, C1106, C1138, C1387, C1408, C1447, C1514, C1564, C1606, C1691, C1723, C1784, C1939, C1950, C1983, C2015, C2047, C2049, C2067, C2095, C2108, C2153, C2155, C2179, C2214, C2301, C2326, C2332, C2433, C2463, C2520, C2539, C2570. LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: C2549, C141, C181, C221, C227, C264, C265, C276, C313, C314, C321, C367, C421, C422, C440, C452, C519, C626, C710, C711, C712, C782, C819, C838, C844, C906, C1048, C1055, C1067, C1101, C1105, C1106, C1138, C1387, C1408, C1447, C1514, C1564, C1606, C1691, C1723, C1784, C1939, C1950, C1983, C2015, C2047, C2049, C2067, C2095, C2108, C2153, C2155, C2179, C2214, C2301, C2326, C2332, C2433, C2463, C2520, C2539, C2570.
MARCO FABIO SARTORI, Relatore per la maggioranza.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IRENE PIVETTI
ZZSTA ZZRES ZZSTA060795 ZZSTA950706 ZZSTA000795 ZZSTA000095 ZZSTA212 ZZ12 ZZDI ZZLL
    MARCO FABIO  SARTORI,  Relatore per la maggioranza.
    Signor Presidente, mi sono già espresso in merito al
  titolo terzo della riforma del sistema previdenziale in
  apertura di discussione.  Vorrei però intervenire ora,
  integrando quanto ha appena finito di dire l'onorevole
  Turci, relatore in Commissione finanze, per l'espressione
  del parere sul titolo terzo, approfittando anche del tempo
  che mi è concesso per illustrare le linee modificative che
  la Commissione lavoro ha assunto nei confronti del parere
  della Commissione finanze e nei confronti del testo del
  Governo.
    Sono due le innovazioni radicali che abbiamo voluto
  introdurre e riguardano le imprese assicurative e la
  portability  dei soggetti nel momento in cui escono
  dai fondi pensione dopo un tempo prestabilito, che abbiamo
  fissato in tre anni.
    Rispetto al parere della Commissione finanze,
 
                             Pag. 12807
 
  l'innovazione radicale per quanto riguarda i soggetti
  gestori concerne le imprese assicurative.  Si tratta di una
  grande apertura nei confronti di un soggetto importante
  nel panorama della gestione del risparmio delle famiglie
  italiane: un soggetto meritevole di grande attenzione,
  anche se a volte un po' invadente, che abbiamo voluto
  includere tra i gestori perché abbiamo ritenuto che vi
  fosse la possibilità di ristabilire pari condizioni
  fiscali e normative (quindi gestionali) per tutti i
  soggetti che si candidano a gestire questa grande parte
  del risparmio italiano (i fondi comuni di investimento, le
  SIM, le banche e le assicurazioni).  Mi sembra
  un'innovazione radicale, rispetto alla quale abbiamo
  registrato un ampio accordo e una totale sintonia con i
  membri della Commissione finanze.  Sarebbe stato un peccato
  non tentare (tentativo che peraltro è riuscito) di
  includere le imprese assicurative nell'ambito della
  gestione dei fondi pensione.
    La seconda linea modificativa meritevole di particolare
  attenzione riguarda la  portability,  cioè la
  possibilità per il singolo che decida di uscire da un
  fondo pensione per accedere ad un altro di trasferire
  l'intera quota di sua competenza, anziché, come era stato
  stabilito inizialmente, una quota ridotta della
  percentuale conferita dal datore di lavoro.  In questo caso
  si sarebbero creati numerosi problemi, non soltanto
  politici ma anche e soprattutto di gestione di queste due
  quote separate della percentuale conferita al singolo.  Non
  abbiamo trovato giustificazioni per mantenere una
  impostazione che, velatamente, avrebbe potuto favorire
  questo o quel fondo pensione.  Abbiamo pertanto deciso di
  eliminare questa limitazione alla libertà e di conferire
  la  portability  totale al singolo.  Ciò significa, in
  sostanza, che chi deciderà di uscire da un fondo pensioni
  per accedere ad un altro potrà farlo con tutta la
  dotazione economica e senza alcuna limitazione.
    La terza linea fondamentale di intervento della
  Commissione lavoro sul titolo III è consistita nel ridurre
  il tempo minimo di permanenza del singolo nel fondo da 5
  anni a 3 anni, con l'unica eccezione dei primi 5 anni di
  costituzione del fondo, in cui il
  singolo non potrà uscire dallo stesso.  Tale  scelta è
  diretta al consolidamento dei fondi, in quanto si
  sarebbero potute determinare difficoltà nel caso di una
  fuoriuscita repentina proprio nel momento in cui i fondi
  avrebbero dovuto consolidare le proprie posizioni
  nell'ambito del mercato della gestione dei fondi stessi.
    Concludo il mio intervento con un'ultima osservazione.  Nel
  testo degli emendamenti che è stato testé distribuito, in
  fotocopia, con riguardo all'emendamento 49.13 della
  Commissione, al comma 2, lettera  c),  si deve
  correggere il riferimento al comma 2 con quello al comma
  2- bis.
 
DATA=950706 FASCID=STA12-212 TIPOSTA=STA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0212 TOTPAG=0086 TOTDOC=0260 NDOC=0083 TIPDOC=O DOCTIT=0008 COMM= DI PAGINIZ=0018 RIGINIZ=065 PAGFIN=0019 RIGFIN=054 UPAG=NO PAGEIN=12806 PAGEFIN=12807 SORTRES=9507063 SORTDDL= FASCIDC=12STA 00212 SORTNAV=59507062 00212 200000 ZZSTA212 NDOC0083 TIPDOCO DOCTIT0008 NDOC0008



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