| 1. Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge
le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi
di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi
turistico-alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio
situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, presso le
stazioni ferroviarie, marittime ed aereoportuali, le rivendite
dei giornali e gli impianti autostradali di distribuzione di
carburante.
2. Possono effettuare la vendita al dettaglio sia di
domenica che nelle feste infrasettimanali:
a) le rosticcerie, le pasticcerie e gli artigiani
che vendono prodotti alimentari di loro esclusiva produzione,
anche se non in possesso di licenza di pubblica sicurezza;
b) le rivendite di fiori;
c) gli esercenti titolari di esercizi specializzati
nella vendita di opere d'arte, oggetti di antiquariato,
stampe, cartoline, articoli da ricordo, compresi oggetti
tipici dell'artigianato locale;
d) le rivendite specializzate di mobili.
3. Per specializzazione si intende lo svolgimento della
vendita delle merceologie in modo esclusivo o in forma
economicamente prevalente.
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