| (Banca depositaria).
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, è inserito il seguente:
"Art. 6- bis. - (Banca depositaria). - 1. Le
risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate
presso una banca che presenti i requisiti di cui all'articolo
2- bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata
dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal
soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano
contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai
criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo
6, comma 4- quinquies.
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3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui al suddetto articolo 2- bis ".
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