| (Finanziamento).
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: "2.
Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da
destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della
retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che
può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione
stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di
alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e
dei liberi professionisti, il contributo è definito in
percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF; nel caso dei soci lavoratori di
società cooperative il contributo è definito in percentuale
degli imponibili considerati ai fini dei contributi
previdenziali obbligatori".
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