| (Fondi pensione aperti).
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "; ove non
sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla
costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti
articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere
prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale
collettiva".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
e integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori,
decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di
categoria successivamente all'entrata in vigore della presente
legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi
collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche
complementari.
| |