| (Permanenza nel fondo pensione e cessazione
dei requisiti di partecipazione).
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4. Le fonti istitutive prevedono, anche in mancanza delle
condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di
trasferimento presso altro fondo pensione non prima di cinque
anni di permanenza presso il Fondo da cui ci si intende
trasferire, stabilendone misure e modalità con riferimento
alle quote maturande del contributo del lavoratore e del
TFR".
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