| (Trattamento tributario dei contributi
e delle prestazioni).
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n
124, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito
dal seguente:
"Art. 13. - (Trattamento tributario dei contributi e
delle prestazioni). - 1. In deroga al comma 4 dell'articolo
17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del
TFR destinato a forme pensionistiche complementari.
2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme
pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR
destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli
effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore,
per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione
annua complessiva
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assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a
lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione
che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la
destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote
del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del
contributo erogato.
3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
" a) i contributi versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di
contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse
aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a
disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di
lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle
quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal
lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari
per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione
annua complessiva assunta come base per la determinazione del
TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che
le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un
importo pari all'ammontare del contributo versato;";
b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8- bis. Dai compensi di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 47 sono deducibili i contributi
versati alle forme pensionistiche complementari previste dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni, dai lavoratori soci o dalle
cooperative di produzione e lavoro per un importo non
superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione
previdenziale obbligatoria".
4. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è inserita
la seguente:
" e- bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), del medesimo decreto, per un importo non
superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del
reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato.".
5. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote
di accantonamento annuale del TFR destinate a forme
pensionistiche complementari. Tale importo deve essere
accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento
al presente decreto legislativo, che concorre a formare il
reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata
per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio.
Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica
l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la
deduzione può essere effettuata negli esercizi succes
sivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza
dell'ammontare complessivamente maturato. 6. All'articolo
47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera h) è inserita la
seguente:
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" h- bis) le prestazioni comunque erogate in forma
di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
integrazioni;".
7. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è inserito il
seguente:
"7- bis. Le prestazioni periodiche indicate alla
lettera h- bis) del comma 1 dell'articolo 47
costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare
corrisposto".
8. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte
consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a) e c), sono comunque soggetti a
tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Si applica il comma 3 del medesimo
articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il
loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata
con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17 del medesimo
testo unico, applicando la riduzione annuale ivi prevista
proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR
destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare
della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito
proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma
pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si
applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17.
9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte
consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione
separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c),
del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Si applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2
dell'articolo 18 del medesimo testo unico.
10. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti
dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del
montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo
1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta
nella misura dello 0,1 per cento.
11. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere
fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme
pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto
legislativo.
12. I fondi pensione comunicano annualmente alla
commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare
della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle
quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico
dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le
risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa
cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".
2. Agli effetti del comma 9 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal
presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a
carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR
destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono
comunque consentite le anticipazioni previste dall'articolo 7
del citato decreto legislativo.
3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La predetta disposizione non si applica in
ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai
sensi del decreto legislativo 21
Pag. 5155
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
integrazioni".
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