| (Regime tributario dei fondi pensione).
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Regime tributario dei fondi pensione).
- 1. I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi
cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo.
Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi
diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo
d'imposta.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione
di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di
ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo
1983, n. 77.
3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28
aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili,
l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a
quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui
all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro
valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla
legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori
risultanti dai prospetti periodici previsti dalla legge
citata.
4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai
fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni
del comma 2.
5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo
e concentrazione tra fondi pensione sono soggette all'imposta
di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove
dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa
di lire un milione per ciascuna imposta".
2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta
sostitutiva prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo,
entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di
entrata in vigore della presente legge, con una maggiorazione
a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9
per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2
dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 124 del
1993. Il fondo può comunque optare per il versamento in unica
soluzione dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il
versamento della prima rata.
3. I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione
si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta
ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, fino a compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio
di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo
2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui
patrimonio il fondo è costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5
dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla
presente legge, se già versata, può portarsi in compensazione
dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1
dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le relative modalità.
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