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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


114036
ALA0212-0016
Allegato A n. 212 del 6 luglio 1995 (ALA12-212)
(suddiviso in 109 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.5159 dello stampato)
...C2549. TESTIASS
...C2549.
...EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DA 40 A 48 DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 44.
ZZALA ZZRES ZZALA060795 ZZALA950706 ZZALA000795 ZZALA000095 ZZALA212 ZZ12 ZZTX
  Sopprimerlo.
  44. 6.
  Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana,
  Cocci.
  Sostituirlo con il seguente:
                         Art.  44.
                       (Finanziamento).
     1.  Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del
  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
  modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
     "2.  Le fonti istitutive fissano il contributo da destinare
  al fondo limitatamente alla quota di Tfr ed alla quota a
  carico del datore di lavoro, stabilito in percentuale della
  retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr, che
  può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione
  stessa od essere individuato mediante destinazione integrale
  di alcuni di questi al fondo.
     La quota a carico del lavoratore, stabilita in misura
  minima dalle fonti istitutive, può variare annualmente in base
  alle esigenze del lavoratore stesso.
     Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi
  professionisti, il contributo è definito in percentuale del
  reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini
  Irpef; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il
  contributo è definito in percentuale degli imponibili
  considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori".
     Conseguentemente, all'articolo 47 della presente legge,
  comma 3, lettera  a)  sostituire le parole:  2 per
  cento, lire 2 milioni e 500 mila  con, rispettivamente le
  seguenti:  6 per cento  e  lire 5 milioni.
     E, sostituire, alla fine della lettera, le parole:
  all'ammontare del contributo versato,
 
                             Pag. 5160
 
  con le seguenti:  al 2 per cento della retribuzione annua
  complessiva assunta come base per la determinazione del
  Tfr.
  Conseguentemente, modificare la tabella 1 allegata
  all'articolo 1.
  Segue la compensazione 65 riportata alla pag. XXIII
  (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per
  l'acquisto di beni e servizi)
  44. 11.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Sostituirlo con il seguente:
                         Art.  44.
                       (Finanziamento).
     1.  Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del
  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
  modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
     "2.  Le fonti istitutive fissano il contributo da destinare
  al fondo limitatamente alla quota di Tfr ed alla quota a
  carico del datore di lavoro, stabilito in percentuale della
  retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr, che
  può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione
  stessa od essere individuato mediante destinazione integrale
  di alcuni di questi al fondo.
     La quota a carico del lavoratore, stabilita in misura
  minima dalle fonti istitutive, può variare annualmente in base
  alle esigenze del lavoratore stesso.
     Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi
  professionisti, il contributo è definito in percentuale del
  reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini
  Irpef; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il
  contributo è definito in percentuale degli imponibili
  considerati ai fini dei contributi previdenziali
  obbligatori".
  44. 10.
  Muzio, Pistone, Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta,
  Cocci, Marco Rizzo, Saia, Voccoli.
  Sostituirlo con il seguente:
                         Art.  44.
                       (Finanziamento).
     1.  Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del
  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
  modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: "Le
  fonti istitutive fissano il contributo complessivo da
  destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della
  retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che
  può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione
  stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di
  alcuni di questi al fondo.  Nel caso dei lavoratori autonomi e
  dei liberi professionisti, il contributo è definito in
  percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
  dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta
  precedente; nel caso dei soci lavoratori di società
  cooperative il contributo è definito in percentuale degli
  imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali
  obbligatori".
     2.  Per le imprese con un numero di dipendenti non
  superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi
  pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la
  quota di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo
  21 aprile 1993, n. 124, per i lavoratori di prima occupazione,
  successiva alla data di entrata in vigore della presente
  legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa
  data.
  44. 12.
                                              La Commissione.
     Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il
  seguente:  "In ogni caso le fonti istitutive dovranno
  garantire parità di trattamento economico ai lavoratori che
  non
 
                             Pag. 5161
 
  aderiscano al fondo in oggetto, sia per la quota a carico del
  datore di lavoro che del lavoratore stesso".
  44. 4 (44.7 - 44.9).
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola, Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Marco Rizzo, Saia,
  Voccoli, Pistone, Muzio.
  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:  o di
  lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF,  inserire le
  seguenti:  le forme pensionistiche complementari che
  risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge
  23 ottobre 1992, n. 421, hanno la facoltà di conservare, per i
  propri iscritti, il sistema di contribuzione in atto;
  44. 1.
                                                Mario Masini.
  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
     1- bis.  Fermo restando il principio contributivo, le
  parti interessate possono optare per un versamento pari al 50
  per cento di quello previsto nel comma precedente.  Il soggetto
  che fruisce di tale erogazione potrà cumularla a ogni altro
  tipo di pensione.
  44. 2.
                                                   Montanari.
  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:  Per i
  lavoratori imbarcati in tutto o in parte a compartecipazione
  il contributo è definito in percentuale alla retribuzione
  effettivamente percepita e comunque non inferiore a quella
  minima tabellare.
  44. 5.
  Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Moroni, Saia, Marco
  Rizzo, Voccoli.
  Sopprimerlo.
  44. 6.
  Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana,
  Cocci.
  Sostituirlo con il seguente:
                         Art.  44.
                       (Finanziamento).
     1.  Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del
  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
  modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
     "2.  Le fonti istitutive fissano il contributo da destinare
  al fondo limitatamente alla quota di Tfr ed alla quota a
  carico del datore di lavoro, stabilito in percentuale della
  retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr, che
  può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione
  stessa od essere individuato mediante destinazione integrale
  di alcuni di questi al fondo.
     La quota a carico del lavoratore, stabilita in misura
  minima dalle fonti istitutive, può variare annualmente in base
  alle esigenze del lavoratore stesso.
     Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi
  professionisti, il contributo è definito in percentuale del
  reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini
  Irpef; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il
  contributo è definito in percentuale degli imponibili
  considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori".
     Conseguentemente, all'articolo 47 della presente legge,
  comma 3, lettera  a)  sostituire le parole:  2 per
  cento, lire 2 milioni e 500 mila  con, rispettivamente le
  seguenti:  6 per cento  e  lire 5 milioni.
     E, sostituire, alla fine della lettera, le parole:
  all'ammontare del contributo versato,  con le seguenti:
  al 2 per cento della
 
                             Pag. 5162
 
  retribuzione annua complessiva assunta come base per la
  determinazione del Tfr.
  Conseguentemente, modificare la tabella 1 allegata
  all'articolo 1.
  Segue la compensazione 65 riportata alla pag. XXIII
  (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per
  l'acquisto di beni e servizi)
  44. 11.
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola.
  Sostituirlo con il seguente:
                         Art.  44.
                       (Finanziamento).
     1.  Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del
  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
  modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
     "2.  Le fonti istitutive fissano il contributo da destinare
  al fondo limitatamente alla quota di Tfr ed alla quota a
  carico del datore di lavoro, stabilito in percentuale della
  retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr, che
  può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione
  stessa od essere individuato mediante destinazione integrale
  di alcuni di questi al fondo.
     La quota a carico del lavoratore, stabilita in misura
  minima dalle fonti istitutive, può variare annualmente in base
  alle esigenze del lavoratore stesso.
     Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi
  professionisti, il contributo è definito in percentuale del
  reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini
  Irpef; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il
  contributo è definito in percentuale degli imponibili
  considerati ai fini dei contributi previdenziali
  obbligatori".
  44. 10.
  Muzio, Pistone, Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta,
  Cocci, Marco Rizzo, Saia, Voccoli.
     Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il
  seguente:  "In ogni caso le fonti istitutive dovranno
  garantire parità di trattamento economico ai lavoratori che
  non aderiscano al fondo in oggetto, sia per la quota a carico
  del datore di lavoro che del lavoratore stesso".
  44. 4 (44.7 - 44.9).
  Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
  Vendola, Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Marco Rizzo, Saia,
  Voccoli, Pistone, Muzio.
  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:  o di
  lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF,  inserire le
  seguenti:  le forme pensionistiche complementari che
  risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge
  23 ottobre 1992, n. 421, hanno la facoltà di conservare, per i
  propri iscritti, il sistema di contribuzione in atto;
  44. 1.
                                                Mario Masini.
  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
     1- bis.  Fermo restando il principio contributivo, le
  parti interessate possono optare per un versamento pari al 50
  per cento di quello previsto nel comma precedente.  Il soggetto
  che fruisce di tale erogazione potrà cumularla a ogni altro
  tipo di pensione.
  44. 2.
                                                   Montanari.
  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:  Per i
  lavoratori imbarcati in tutto o in parte a compartecipazione
  il contributo è definito in percentuale alla retribuzione
  effettivamente percepita e comunque non inferiore a quella
  minima tabellare.
  44. 5.
  Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Moroni, Saia, Marco
  Rizzo, Voccoli.
 
DATA=950706 FASCID=ALA12-212 TIPOSTA=ALA LEGISL=12 NCOMM= SEDE= NSTA=0212 TOTPAG=0063 TOTDOC=0109 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FTX PAGINIZ=0013 RIGINIZ=034 PAGFIN=0016 RIGFIN=070 UPAG=NO PAGEIN=5159 PAGEFIN=5162 SORTRES=9507065 SORTDDL= FASCIDC=12ALA 00212 SORTNAV=59507062 00212 300000 ZZALA212 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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