| Sopprimerlo.
44. 6.
Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana,
Cocci.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 44.
(Finanziamento).
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Le fonti istitutive fissano il contributo da destinare
al fondo limitatamente alla quota di Tfr ed alla quota a
carico del datore di lavoro, stabilito in percentuale della
retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr, che
può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione
stessa od essere individuato mediante destinazione integrale
di alcuni di questi al fondo.
La quota a carico del lavoratore, stabilita in misura
minima dalle fonti istitutive, può variare annualmente in base
alle esigenze del lavoratore stesso.
Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi
professionisti, il contributo è definito in percentuale del
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini
Irpef; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il
contributo è definito in percentuale degli imponibili
considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori".
Conseguentemente, all'articolo 47 della presente legge,
comma 3, lettera a) sostituire le parole: 2 per
cento, lire 2 milioni e 500 mila con, rispettivamente le
seguenti: 6 per cento e lire 5 milioni.
E, sostituire, alla fine della lettera, le parole:
all'ammontare del contributo versato,
Pag. 5160
con le seguenti: al 2 per cento della retribuzione annua
complessiva assunta come base per la determinazione del
Tfr.
Conseguentemente, modificare la tabella 1 allegata
all'articolo 1.
Segue la compensazione 65 riportata alla pag. XXIII
(Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per
l'acquisto di beni e servizi)
44. 11.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 44.
(Finanziamento).
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Le fonti istitutive fissano il contributo da destinare
al fondo limitatamente alla quota di Tfr ed alla quota a
carico del datore di lavoro, stabilito in percentuale della
retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr, che
può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione
stessa od essere individuato mediante destinazione integrale
di alcuni di questi al fondo.
La quota a carico del lavoratore, stabilita in misura
minima dalle fonti istitutive, può variare annualmente in base
alle esigenze del lavoratore stesso.
Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi
professionisti, il contributo è definito in percentuale del
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini
Irpef; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il
contributo è definito in percentuale degli imponibili
considerati ai fini dei contributi previdenziali
obbligatori".
44. 10.
Muzio, Pistone, Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta,
Cocci, Marco Rizzo, Saia, Voccoli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 44.
(Finanziamento).
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: "Le
fonti istitutive fissano il contributo complessivo da
destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della
retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che
può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione
stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di
alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e
dei liberi professionisti, il contributo è definito in
percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta
precedente; nel caso dei soci lavoratori di società
cooperative il contributo è definito in percentuale degli
imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali
obbligatori".
2. Per le imprese con un numero di dipendenti non
superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi
pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la
quota di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, per i lavoratori di prima occupazione,
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa
data.
44. 12.
La Commissione.
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: "In ogni caso le fonti istitutive dovranno
garantire parità di trattamento economico ai lavoratori che
non
Pag. 5161
aderiscano al fondo in oggetto, sia per la quota a carico del
datore di lavoro che del lavoratore stesso".
44. 4 (44.7 - 44.9).
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola, Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Marco Rizzo, Saia,
Voccoli, Pistone, Muzio.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o di
lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, inserire le
seguenti: le forme pensionistiche complementari che
risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, hanno la facoltà di conservare, per i
propri iscritti, il sistema di contribuzione in atto;
44. 1.
Mario Masini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1- bis. Fermo restando il principio contributivo, le
parti interessate possono optare per un versamento pari al 50
per cento di quello previsto nel comma precedente. Il soggetto
che fruisce di tale erogazione potrà cumularla a ogni altro
tipo di pensione.
44. 2.
Montanari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: Per i
lavoratori imbarcati in tutto o in parte a compartecipazione
il contributo è definito in percentuale alla retribuzione
effettivamente percepita e comunque non inferiore a quella
minima tabellare.
44. 5.
Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Moroni, Saia, Marco
Rizzo, Voccoli.
Sopprimerlo.
44. 6.
Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana,
Cocci.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 44.
(Finanziamento).
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Le fonti istitutive fissano il contributo da destinare
al fondo limitatamente alla quota di Tfr ed alla quota a
carico del datore di lavoro, stabilito in percentuale della
retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr, che
può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione
stessa od essere individuato mediante destinazione integrale
di alcuni di questi al fondo.
La quota a carico del lavoratore, stabilita in misura
minima dalle fonti istitutive, può variare annualmente in base
alle esigenze del lavoratore stesso.
Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi
professionisti, il contributo è definito in percentuale del
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini
Irpef; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il
contributo è definito in percentuale degli imponibili
considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori".
Conseguentemente, all'articolo 47 della presente legge,
comma 3, lettera a) sostituire le parole: 2 per
cento, lire 2 milioni e 500 mila con, rispettivamente le
seguenti: 6 per cento e lire 5 milioni.
E, sostituire, alla fine della lettera, le parole:
all'ammontare del contributo versato, con le seguenti:
al 2 per cento della
Pag. 5162
retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del Tfr.
Conseguentemente, modificare la tabella 1 allegata
all'articolo 1.
Segue la compensazione 65 riportata alla pag. XXIII
(Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per
l'acquisto di beni e servizi)
44. 11.
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 44.
(Finanziamento).
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Le fonti istitutive fissano il contributo da destinare
al fondo limitatamente alla quota di Tfr ed alla quota a
carico del datore di lavoro, stabilito in percentuale della
retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr, che
può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione
stessa od essere individuato mediante destinazione integrale
di alcuni di questi al fondo.
La quota a carico del lavoratore, stabilita in misura
minima dalle fonti istitutive, può variare annualmente in base
alle esigenze del lavoratore stesso.
Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi
professionisti, il contributo è definito in percentuale del
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini
Irpef; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il
contributo è definito in percentuale degli imponibili
considerati ai fini dei contributi previdenziali
obbligatori".
44. 10.
Muzio, Pistone, Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta,
Cocci, Marco Rizzo, Saia, Voccoli.
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il
seguente: "In ogni caso le fonti istitutive dovranno
garantire parità di trattamento economico ai lavoratori che
non aderiscano al fondo in oggetto, sia per la quota a carico
del datore di lavoro che del lavoratore stesso".
44. 4 (44.7 - 44.9).
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini,
Vendola, Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Marco Rizzo, Saia,
Voccoli, Pistone, Muzio.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o di
lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, inserire le
seguenti: le forme pensionistiche complementari che
risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, hanno la facoltà di conservare, per i
propri iscritti, il sistema di contribuzione in atto;
44. 1.
Mario Masini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1- bis. Fermo restando il principio contributivo, le
parti interessate possono optare per un versamento pari al 50
per cento di quello previsto nel comma precedente. Il soggetto
che fruisce di tale erogazione potrà cumularla a ogni altro
tipo di pensione.
44. 2.
Montanari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: Per i
lavoratori imbarcati in tutto o in parte a compartecipazione
il contributo è definito in percentuale alla retribuzione
effettivamente percepita e comunque non inferiore a quella
minima tabellare.
44. 5.
Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Moroni, Saia, Marco
Rizzo, Voccoli.
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